Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5924 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10572-2020 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 4176/19 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 5/3/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Napoli, con decreto del 5 marzo 2020, rigettava il ricorso proposto da A.S., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

a suffragio della propria domanda il migrante rappresentava di aver intrattenuto una relazione d’amore con una giovane donna di una diversa etnia; la famiglia di quest’ultima, contraria alla relazione, non solo aveva ucciso la donna mediante avvelenamento, ma aveva dapprima minacciato il fidanzato e poi lo aveva raggiunto, a dispetto dei suoi trasferimenti, sottoponendolo ad atroci violenze;

il Tribunale condivideva il giudizio di non credibilità del racconto già espresso dalla Commissione territoriale e, di conseguenza, riteneva che non potesse essere riconosciuta al migrante nè la protezione sussidiaria, anche perchè la città e il distretto di provenienza non erano interessati da operazioni belliche o interventi di forze terroristiche ai quali potesse riconnettersi il concetto di conflitto interno, nè la protezione umanitaria, in quanto l’inattendibilità delle dichiarazioni impediva di avere contezza della situazione vissuta prima della partenza in funzione di un bilanciamento con il livello esistenziale raggiunto nel paese ospitante;

2. per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso A.S. prospettando tre motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, perchè il Tribunale era venuto meno al suo dovere di indagine istruttoria anche ufficiosa, non disponendo l’esame diretto del migrante, nonostante la richiesta all’uopo presentata, la sua presenza in udienza e i dubbi sollevati sulla credibilità interna del suo racconto;

la valutazione di non credibilità, inoltre, non era il frutto della procedimentalizzazione legale della decisione a questo proposito ed era avulsa dai parametri normativi, in particolare laddove era stata constatata un’asserita contraddittorietà circa la regione di sua provenienza;

non è stato operato, per di più, alcun riscontro sulla diffusione dei delitti di onore in Pakistan, riscontro che avrebbe corroborato la credibilità esterna del richiedente asilo;

4. il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile;

4.1 secondo il consolidato orientamento di questa Corte nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (v. Cass. n. 21584/2020, Cass. n. 25308/2020);

il migrante era quindi tenuto (eventualmente anche considerando gli argomenti spesi dalla commissione territoriale per qualificare il suo racconto come non credibile) a precisare gli aspetti in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti, mentre non era sufficiente a tale scopo una generica richiesta di audizione nè la sua presenza in udienza;

il corredo esplicativo dell’istanza di audizione doveva risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza (nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza);

4.2 la valutazione di affidabilità del richiedente asilo è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019);

questa norma obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. n. 21142/2019);

il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. a), c) ed e), appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo era generico, non risultava plausibile in diversi punti sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata, conteneva plurime contraddizioni e si poneva in contrasto con il contenuto della domanda di protezione internazionale;

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente asilo, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito;

censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340/2019);

non sono perciò censurabili in questa sede le valutazioni compiute dai giudici di merito rispetto alle contraddittorie indicazioni fornite dal migrante in ordine alla propria provenienza;

indicazioni che non possono essere considerate quale fatto non contestato ai sensi dell’art. 115 c.p.c., in conseguenza del mero mancato rilievo della contraddizione da parte della commissione territoriale in sede amministrativa, posto che la norma fa riferimento a un contegno processuale delle parti, o del contenuto delle difese dell’amministrazione in primo grado, dato che la disciplina riguarda comunque fatti noti alla parte e dalla stessa non contestati;

risultano poi inammissibili le critiche rivolte a censurare le ragioni individuate dal Tribunale quale giustificazione di quest’ultimo profilo di contraddittorietà, ove si consideri che queste osservazioni costituiscono un’argomentazione del decreto impugnato svolto ad abundantiam e pertanto non costituente ratio decidendi della medesima (v. Cass. n. 8755/2018);

4.3 in presenza di siffatto apprezzamento risultava di nessuna rilevanza un’indagine sui delitti di onore nel Pakistan, poichè la valutazione della credibilità intrinseca del richiedente asilo non può essere legata alla mera corrispondenza fra la sua narrazione e le condizioni generali del paese di provenienza, dato che tale contesto assume valore a chiarimento e riscontro delle condizioni soggettive di credibilità e non di per sè al fine di avvalorare un racconto che intrinsecamente delle stesse sia privo;

5. il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto il Tribunale non aveva valutato la sussistenza del profilo di rischio della minaccia alla vita dei civili nell’area di (OMISSIS), da dove il richiedente asilo in realtà proveniva;

6. il motivo è inammissibile;

infatti, una volta che il giudice di merito abbia accertato la provenienza del migrante da una determinata area, non sono ammissibili censure che assumano una diversa origine (dato che in questo modo si finisce per sollecitare una nuova valutazione, nel merito, dei presupposti della domanda, inammissibile in questa sede di legittimità) o che lamentino la mancata valutazione delle condizioni in cui si trova un’area differente da quella di provenienza (atteso che le stesse non assumono rilievo ai fini del decidere);

7. il terzo mezzo si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omesso esame di fatti decisivi ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, costituiti dalle violenze subite dal richiedente asilo e dal suo inserimento socio-lavorativo;

8. il motivo è nel suo complesso inammissibile;

con il ricorso per cassazione è possibile predicare l’omesso esame di una circostanza di fatto laddove la stessa sia stata completamente tralasciata e possa condurre a una diversa decisione, mentre non si può denunciare la difformità fra le deduzioni (e le attese) della parte ricorrente sul valore e sul significato da attribuire agli elementi probatori disponibili e la delibazione adottata dal giudice, poichè in questo caso il motivo di ricorso si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del Tribunale tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione;

risultano, dunque, inammissibili in questa sede censure che non lamentino un mancato scrutinio delle dichiarazioni in punto di violenze fisiche subite, ma sollecitino una diversa valutazione delle dichiarazioni rese al riguardo dal richiedente asilo; sono del pari inammissibili le doglianze concernenti l’integrazione nel territorio nazionale del richiedente asilo, che in realtà è stata apprezzata, ma ritenuta di per sè irrilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto non accompagnata dalla necessaria esplicazione della situazione di partenza del migrante;

9. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va respinto; la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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