Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5924 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15515-2018 proposto da:

A.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FLAUTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO PAPARO;

– ricorrente –

contro

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

13, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANMARIO PAROLA;

– controricorrente –

Contro

A.P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 455/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 17 giugno 2016 il Tribunale di Cuneo accoglieva la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall’allora Banca Regionale Europea S.p.A. – ora Unione di Banche Italiane S.p.A. -, dichiarando nei suoi confronti inefficace il contratto del 19 maggio 2014 con cui A.P.P. aveva venduto al fratello A.G.L. la sua quota di proprietà di un appartamento e un garage siti in (OMISSIS).

A.G.L. proponeva appello, cui la banca resisteva, e che la Corte d’appello di Torino rigettava con sentenza del 13 marzo 2018.

A.G.L. ha depositato ricorso – illustrato anche con memoria -, da cui si è difesa con controricorso Unione di Banche Italiane S.p.A.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso, così come rubricato, verrebbe a denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 2901,2697,2727 e 2729 c.c. “e norme correlate” nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c. “e norme correlate”; denuncerebbe altresì motivazione inesistente e/o apparente e omesso esame di fatti decisivi.

In realtà, il suo contenuto consiste, ictu oculi, nella illustrazione di una serie di valutazioni fattuali alternative rispetto a quelle operate dal giudice di merito, perseguendo così, in modo inequivoco, una radicale revisione della quaestio facti da parte del giudice di legittimità, e quindi inammissibilmente travalicando i confini della giurisdizione di questa Suprema Corte.

La violazione delle norme sulle presunzioni non è, in particolare, dedotta secondo i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785/18 (par. 4.10 e ss).

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012 ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5600, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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