Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5923 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

dall’Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del

Direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

il signor S.P.G., di seguito anche “Contribuente”,

rappresentato e difeso dapprima dall’avv. COCCO Giovanni, presso il

quale era elettivamente domiciliato in Roma, Via della Mercede 11, e

poi, dal 14 dicembre 2009, dall’avv. Ciapparoni Fausto, presso il

quale e’ elettivamente domiciliato in Roma, Via della Mercede 11;

– intimato e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Milano 11 luglio 2005, n. 95/30/05, depositata il 14 novembre 2005;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale MARTONE Antonio, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 25 novembre 2006 e’ notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio di Milano (OMISSIS) dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano n. 121/07/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il diniego di rimborso dell’IRAP 1999 – 2001 e lo aveva respinto per il 1998;

b) che il Contribuente, resiste con controricorso, integrato con memoria;

c) che la sentenza impugnata afferma che in primo grado “il ricorrente assumeva di svolgere l’attivita’ di promotore finanziario senza l’ausilio di dipendenti e senza l’utilizzo di beni strumentali”; la CTP “riconosciuta provata l’assenza di organizzazione per gli anni 1999, 2000 e 2001, accoglieva il ricorso e ordinava il rimborso dell’IRAP per i detti anni e per un importo di L. 14.315.000, pari ad Euro 7.393,08”; la CTR “ritiene di condividere le argomentazioni e le conclusioni dei primi giudici…”;

d) che nessuno dei due motivi, con i quali l’Agenzia sostiene il suo ricorso, merita di essere accolto:

d1) non il primo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 4 e 8, perche’ la tesi, in esso sostenuta, secondo cui qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo comporterebbe l’applicazione dell’IRAP contrasta con la consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimita’ in tema di autonoma organizzazione, dalle quali si desume che:

1) mentre l’elemento organizzativo e’ connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non puo’ dirsi per quanto riguarda l’attivita’ di lavoro autonomo, ancorche’ svolta con carattere di abitualita’, nel senso che e’ possibile ipotizzare un’attivita’ professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, cosicche’ per il lavoratore autonomo si deve accertare in fatto, caso per caso, ossia, non categorialmente, ma per ciascun caso di specie ultima, se si realizzi il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte costituzionale 10 maggio 2001, n. 156);

2) la Corte di cassazione ha, poi, precisato che “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Corte di cassazione, Sezioni unite, 26 maggio 2009, n. 12108, e 26 maggio 2009, n. 12111; nello stesso senso gia’ Corte di cassazione, Sezione civile 5^, 16 febbraio 2007, n. 3673, n. 3676, n. 3677, n. 3678 e n. 3680);

c) “non e’… necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, ne’ assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perche’ la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacita’” (Corte di cassazione 5 marzo 2007, n. 5011), cosicche’ e’ irrilevante per l’IRAP che la prestazione professionale possa esser resa esclusivamente dal professionista, come accade per coloro che esercitano attivita’ di lavoro autonomo in regime di professione protetta;

d) l’utilizzazione di personale dipendente, anche nella misura minima di una persona, configura il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte di cassazione 16 febbraio 2007, n. 3673, n. 3674, n. 3675, n. 3676, n. 3677, n. 3678 e n. 3680; 26 maggio 2009, n. 12108 e n. 12111);

d2) non il secondo motivo, con il quale s’ipotizzano l’omissione e l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, perche’ esso e’ soltanto enunciato e non e’ sostenuto da alcuna motivazione ed e’, pertanto, inammissibile;

e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;

f) che la posteriorita’ dei tempi di consolidamento della giurisprudenza di legittimita’ rispetto alla proposizione del ricorso fa propendere per la compensazione tra le parti delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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