Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5923 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 24/10/2016, dep.08/03/2017),  n. 5923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7513-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTERACTIVE BUSINESS IN LIQUIDAZIONE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 40/2009 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO

depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre a questa Corte per sentir cassare la sentenza in atti con la quale la CTR Lazio ha ritenuto che l’appello da essa proposto nei confronti della decisione che in primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente ed aveva annullato l’iscrizione a ruolo dell’IVA dal medesimo non corrisposta nell’anno 1997 fosse inammissibile in quanto “l’appellante aveva omesso di documentare l’avvenuta notifica dell’appello consegnato o spedito alla società come previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22”.

Il ricorso erariale si vale di un solo motivo di gravame al quale non ha replicato la parte.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia il vizio di insufficiente motivazione in cui l’impugnata sentenza è incorsa all’atto di rigettare il proposto gravame, posto che il giudice d’appello, nell’ascrivere decisiva rilevanza all’omessa documentazione dell’avvenuta notifica, “non ha chiarito se egli ritenga materialmente mancante tale documentazione” per non aver rinvenuto nel fascicolo di parte la relata di notificazione pure prodotta in allegato all’atto di appello “oppure se abbia preso conoscenza di tale documento, ma lo abbia valutato inidoneo a fornire prova dell’avvenuta spedizione dell’appello”.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3.1. Ricordato in breve che il vizio di insufficiente motivazione ricorre allorchè dal compendio giustificativo che accompagna la decisione sia evincibile un’obiettiva carenza nell’iter logico-argomentativo che ha condotto il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola concretamene applicata, nella specie il lamentato difetto motivazionale non ricorre.

2.3.2. L’Agenzia impugnante lamenta, a fronte dell’inammissibilità dell’appello dichiarata dal giudice territoriale, che la sentenza impugnata non chiarisce se non sia stato rinvenuto il documento prodotto dall’Agenzia attestante la spedizione o la consegna dell’atto di gravame o se il documento prodotto non sia stato ritenuto probante, sicchè essa sarebbe per questo affetta da un vizio di insufficiente motivazione in quanto la conclusione a cui è pervenuto il decidente non si giustifica alla luce dei documenti prodotti e, segnatamente del documento riprodotto in exstenso nella terza pagina del ricorso identificato dall’impugnante come “relata di notificazione a mezzo posta”.

2.3.3. Ora, pur ammesso che per il disposto della L. n. 890 del 1982, art. 3 il documento in questione costituisca relata di notifica pur se manchevole di talune delle indicazioni richieste a questo fine dall’art. 148 c.p.c., sfugge tuttavia al deducente che, trattandosi per l’appunto di notificazione eseguita a mente delle disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 è solo l’avviso di ricevimento che, come si apprende dall’art. 4 L. cit. – e come questa Corte ha reiteratamente affermato – “costituisce prova dell’eseguita notificazione” e che documenta perciò nella specie il rituale incardinamento del giudizio di appello. Poichè il documento in questione documenta, al più, secondo il recente schema procedimentale tracciato in questa materia da SS.UU. 14917/16 e 14916/15, la trasmissione del ricorso d’appello all’ufficiale postale incaricato della consegna ma non la consegna del plico al destinatario e dunque il perfezionamento nei confronti di questo che può essere provata solo dall’avviso di ricevimento e poichè la ricorrente non ne ha allegato la produzione – non potendo, d’altro canto, la Corte accedere alla consultazione del fascicolo d’ufficio in ragione del motivo denunciato – nessun rilievo motivazionale è intuitivamente imputabile al giudice d’appello, avendo egli ritenuto inammissibile il gravame in ragione della riscontrata omessa documentazione della avvenuta notificazione di esso alla controparte, sicchè il detto giudizio, lungi perciò dall’essere immotivato, è invero frutto di una diretta disamina degli atti e di un corretto apprezzamento delle loro conseguenze giuridiche.

3. Il ricorso va dunque respinto.

4. Nulla per le spese in difetto di costituzione avversaria.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 24 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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