Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5923 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13636-2020 proposto da:

S.K., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARIAGRAZIA STIGLIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– intimato costituito –

avverso il decreto RG 8361/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il

02/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino gambiano S.K., che aveva invocato la protezione internazionale o umanitaria dichiarando di essere fuggito dal proprio Paese poichè ingiustamente incolpato dalla matrigna di aver provocato l’incendio in cui aveva perso la vita la nonna, temendo in caso di rimpatrio le ritorsioni degli zii.

1.1. Il ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a tre motivo. Il Ministero intimato non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

1.2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e art. 14, lett. c), in quanto la motivazione sarebbe apparente – non avendo il Tribunale motivato perchè la vicenda non rientrerebbe nelle due forme di protezione internazionale, peraltro senza aver ritenuto il richiedente non credibile – e non sarebbe stato rispettato il dovere di cooperazione istruttoria per sapere se “a carico del S. sia tuttora pendente un procedimento penale in Gambia a causa dell’ingiusta accusa di aver cagionato un incendio”.

2.1. Il motivo è infondato, poichè la motivazione supera la soglia del cd. “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014) e la ratio decidendi non ha nulla a che fare con la non credibilità del richiedente, essendo incentrata sull’insussistenza, nei fatti rappresentati, dei presupposti per le due forme di tutela internazionale invocate. Del resto, dalla stessa esposizione dei fatti a pag. 2 del ricorso non emerge alcuna pendenza di procedimenti penali, essendo stato il ricorrente incolpato dell’incendio in cui ha perso la vita la nonna solo dalla matrigna, tanto che in caso di rimpatrio egli dichiara di temere esclusivamente le “ritorsioni da parte degli zii”.

3. Il secondo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il Tribunale non avrebbe valutato la vulnerabilità del ricorrente (orfano, figlio unico, non scolarizzato, vittima di vendette dei familiari, con due carcerazioni subite in Libia).

3.1. Esso è inammissibile perchè attiene a valutazioni di merito e per difetto di autosufficienza sulle carcerazioni in Libia, che non emergono dal decreto, nè si dice quando esse siano state allegate (non risultando nemmeno nel riepilogo delle dichiarazioni rese a pag. 2 del ricorso).

4. Infondato è infine il terzo mezzo (violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3) perchè le COI valutate dal Tribunale sono plurime, qualificate e aggiornate a febbraio 2020, mentre la rilevanza della pandemia da Covid-19 non è conducente proprio in quanto tale.

5. Nulla sulle spese; ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma l quater.

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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