Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5923 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5923
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7492-2018 proposto da:
ARTE ORAFA SAS DI F.G. & C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 265, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO SARACENO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE
GHIOTTO, NICOLA MARAGNA;
– ricorrente –
contro
BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANATITI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ISMAEL BARBIRATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1528/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 19/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI
CHIARA.
La Corte:
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 2684/2011, rigettava la domanda proposta da Arte Orafa s.a.s di F.G. & C. nei confronti di Banca Veronese-Credito Cooperativo di Concamarise per il risarcimento di danni che le sarebbero derivati da un inadempimento contrattuale della convenuta.
Arte Orafa proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Venezia rigettava con sentenza del 19 luglio 2017.
Arte Orafa ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, illustrato anche con memoria; Banca Veronese-Credito Cooperativo di Concamarise si è difesa con controricorso.
Diritto
RITENUTO
che:
L’unico motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al fatto storico rappresentato da invio e ricezione di un fax il 28 dicembre 2006 alle ore 16:02:58, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c. quanto all’onere della prova.
Tutta la censura consiste, in realtà, in una valutazione alternativa fattuale, che giunge ad affermare che per tale erronea valutazione il giudice d’appello avrebbe violato, appunto, l’art. 2697 c.c. proprio perchè l’attuale ricorrente avrebbe dimostrato invio e ricezione del fax in data 28 dicembre 2006. E addirittura – si rileva ormai ad abundantiam -, nella memoria depositata dalla ricorrente, a pagina 2 si adduce, in realtà incorrendo in una sostanza confessoria, che il motivo di impugnazione concerne “l’errore commesso dal Collegio di secondo grado nella valutazione del fatto dell’avvenuto invio e ricezione del fax…”.
D’altronde, è evidente che non sussiste alcun omesso esame, giacchè la corte territoriale ha ampiamente esaminato la questione nella sentenza impugnata a pagina 5 della motivazione.
Tutto ciò conduce il ricorso alla inammissibilità, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012 ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5600, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020