Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5922 del 13/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 5922 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso n. 1011 – 2007 proposto da:
IMPRESA CARNIELLO RUGGERO & C. S.R.L.
Elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio,

n. 3, nello studio dell’avv. Raffaele Izzo, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
ricorrente
contro

C.R.A. CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN

r

1

Data pubblicazione: 13/03/2014

AGRICOLTURA
Elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio, n.
28, nello studio dell’avv. Giuseppe Bernardi, che lo

ne del controricorso;
controricorrente
nonché contro
BALDIZZONE GIANNI
STROBINO PARIDE
Elettivamente domiciliati in Roma, piazza Giunone Regina, n. l, nello studio degli avv.ti Tiziana gerlin
Baldizzone e David Colombini, che li rappresentano e
difendono, giusta procura speciale in calce al controricorso;
controricorrenti
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia
n. 948, depositata in data 9 giugno 2006;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26
giugno 2013 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
sentito per la ricorrente l’avv. Raffaele Izzo;
sentito per il controricorrente C.R.A. l’avv. Bernardi;
sentito per i controricorrenti Strobino e Baldizzone
l’avv. Carlevaro, munito di delega;
udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Lucio Capasso, il quale ha

,

2

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margi-

concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

l – Con atto di citazione notificato in data 26 novembre 1993 l’impresa Carniello Ruggero & C. S. r. 1. con-

rimentale per la Viticultura di Conegliano, e, premesso
di aver ottenuto dallo stesso un appalto per la realizzazione del centro tecnico aziendale; di aver trascritto numerose riserve in relazione a carenze progettuali
ed errori di ordine tecnico, nonché di aver segnalato
l’impossibilità di dare inizio ai lavori, per fatti imputabili al progettista e direttore dei lavori Ing.
Strobino, il quale nel gennaio del 1991 aveva formalizzato le proprie dimissioni; che il Presidente
dell’Istituto aveva disposto la sospensione dei lavori
con decorrenza dal l ° dicembre 1990 e che successivamente un collaudatore nominato dall’impresa aveva confermato i rilievi dalla stessa avanzati; che in data 22
gennaio 1992 l’Istituto aveva comunicato la risoluzione
unilaterale del rapporto ai sensi dell’art. 345 della
1. n. 2248 del 1865; tanto premesso, chiedeva la condanna dell’Istituto convenuto al pagamento della somma
di lire 363.770,178.
1.1 – Instauratosi il contraddittorio, l’Istituto concludeva per il rigetto della domanda, chiedendo in via
riconvenzionale il pagamento di determinate somme a ti-

3

veniva davanti al Tribunale di Treviso l’Istituto Spe-

tolo di risarcimento dei danni e instando per la chiamata in giudizio dei progettisti, sia come diretti destinatari delle pretese attoree, sia, in ogni caso,
per essere dagli stessi manlevato.

ta, da parte dell’Impresa Carniello, all’udienza di
precisazione delle conclusioni, ulteriore domanda di
condanna della controparte ai sensi dell’art. 2041
c.c., con sentenza n. 1425 del 2003 il Tribunale adito
condannava l’Istituto convenuto, ai sensi dell’art.
2041 c.c., al pagamento della somma di C 163.749,60,
oltre agli interessi e alla rivalutazione.
1.3 – Avverso tale decisione proponeva appello
l’Istituto, cui nel corso del giudizio di secondo grado
sarebbe subentrato il Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura, chiedendone l’integrale
riforma e riproponendo le richieste già avanzate in
primo grado.
Veniva denunciata,
per tardività,

in particolare, l’inammissibilità,
della domanda avanzata ai sensi

dell’art. 2041 c.c., contestandosi, in ogni caso, la
ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione.
L’impresa Carniello si costituiva concludendo per il
rigetto del gravame, in via incidentale condizionata
all’accoglimento dei rilievi di controparte circa la
fondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. accolta dal

4

1.2 – Espletata consulenza tecnica d’ufficio e formula-

Tribunale riproponeva le pretese risarcitorie già avanzate.
1.4 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di
appello di Venezia ha rigettato la domanda dell’impresa

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, compensando le spese di entrambi i gradi del
giudizio.
In primo luogo la corte distrettuale ha posto in evidenza come il Tribunale di Treviso in realtà, al di là
del riferimento alla norma di cui all’art. 2041 c.c.,
avesse esaminato, ritenendola fondata, la pretesa risarcitoria avanzata dall’impresa in via principale.
Tanto premesso, la Corte territoriale ha osservato che
l’Istituto committente aveva esercitato il recesso ai
sensi dell’art. 345 della 1. n. 2248 del 1865, e che
tale aspetto aveva carattere assorbente rispetto alle
posizioni contrattuali delle parti.
In particolare, si è rilevato che l’appellante aveva
già corrisposto all’impresa un importo superiore al decimo dell’importo corrispondente ai lavori non eseguiti, e che, quanto alle ulteriori pretese di natura risarcitoria, le stesse non erano sorrette, al di là
dell’iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, da validi supporti probatori, essendo state prodotti, quanto al nolo di macchinario, una fattura, do-

5

Carniello e quella proposta in via riconvenzionale dal

tata di mero valore indiziario, e, quanto al lucro cessante, un atto di notorietà, che non poteva considerarsi dotato di significativa portata probatoria.
Si è osservato, ancora, che non era stata fornita la

visto dal citato art. 345, che i costi relativi alla
progettazione richiesta dall’impresa per sopperire alle
carenze della progettazione allegata al contratto non
solo non erano documentati, ma inerivano a una iniziativa assunta dall’impresa in contrasto con la committente, ed infine che le richieste inerenti alla protrazione del vincolo delle polizze fideiussorie erano state avanzate tardivamente.
1.5 – Per la cassazione di tale decisione la società
Carniello propone ricorso, affidato a cinque motivi,
illustrati da memoria, cui resistono con controricorso
il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura, l’Ing. Bardizzone e l’arch. Strobino.
Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo, denunciandosi erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché
violazione degli artt. 183, 184 e 189 c.p.c., nel testo
anteriore alla legge n. 353 del 1990, rispettivamente
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 e n. 3
c.p.c., si sostiene che erroneamente, e con argomentazioni inadeguate, la Corte territoriale avrebbe affer-

6

prova della presenza di materiali in cantiere come pre-

mato l’inammissibilità, per tardività, della domanda
relativa ai maggiori oneri derivanti dal mantenimento
delle polizze fideiussorie.
Viene formulato il seguente quesito di diritto : “Dica

riore alla novella del codice di rito del 1990 ( artt.
183, 184 e 189 c.p.c.) sono ammissibili le modifiche
delle conclusioni riguardanti le richieste di ristoro
dei maggiori oneri sostenuti per il protratto mantenimento delle polizze fideiussorie prestate dall’impresa
per il pagamento dei 4/5 del decimo dei lavori contrattuali non realizzati e del compenso per il prezzo chiuso ex art. 33 1. 28 febbraio 1986, n. 41”.
Si rimanda, poi, “con particolare riferimento alle impugnazioni relative ai motivi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5”, “alle indicazioni dei fatti contenute nel
motivo del ricorso che precede”.
3 – Con il secondo mezzo si denuncia violazione degli
artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., nonché degli artt. 155 e
116 c.p.c., omessa e insufficiente motivazione su fatti
decisivi per il giudizio ed omesso esame di documenti
decisivi: previa trascrizione del tenore delle prove
orali espletate, si sostiene che la corte territoriale
avrebbe erroneamente escluso che fosse stata fornita
prova adeguata delle spese sostenute per il nolo dei
macchinari, per le perdite da ricollegarsi alla mancata

7

la Suprema Corte se, secondo il regime normativo ante-

partecipazione ad altre gare di appalto, per le maggiori spese generali.
Vengono formulati i seguenti quesiti ai sensi dell’art.
366 bis c.p.c..

delle risultanze processuali emerse, l’impresa ricorrente abbia assolto il proprio onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 c.c.”.
“Dica la Suprema Corte se il giudice di appello, secondo quanto disposto dagli artt. 155 e 166 c.p.c., abbia omesso di valutare e di porre a fondamento della
propria decisione le prove prodotte dalla ricorrente a
sostegno della richiesta risarcitoria avanzata”.
“Dica la Suprema Corte se la domanda di risarcimento
per i maggiori oneri sostenuti dall’impresa ricorrente
per spese generali, ai sensi dell’art. 14 1. 10 dicembre 1981, n. 741, è assistita da presunzione legale ai
sensi degli artt. 2727 e 2728 c.c.”.
3.1 – L’indicazione dei fatti controversi è effettuata,
come in precedenza, mediante un generico riferimento al
contenuto del motivo.
4 – Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362, 1667 e 2697 c.c., 115 e
116 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi per il giudizio ed omesso
esame di documenti decisivi per il giudizio, ai sensi,

8

“Dica la Suprema Corte se nel caso concreto, a seguito

rispettivamente, dei nn. 3 e 5 dell’art. 360, primo
comma, c.p.c, la ricorrente censura la statuizione inerente alla ripetizione dei costi inerenti a un progetto
strutturale di variante, meglio specificato nella ri-

zione delle risultanze processuali, con particolare riferimento all’inadeguata considerazione del valore probatorio delle fatture prodotte, nonché
dell’interpretazione del capitolato, che andava inteso
nel senso di richiedere, a cura dell’appaltatore, non
un progetto di variante, ma una verifica del progetto
originario, a causa degli errori e delle carenze che lo
connotavano.
4.1 – Vengono indicati i seguenti quesiti di diritto.
“Dica la Suprema Corte se, a seguito del recesso unilaterale del committente, è risarcibile il maggior onere
sostenuto dall’impresa ricorrente, la quale, a norma
degli artt. 1362 e 1367 c.c. (in relazione anche
all’art. 22 del capitolato speciale d’appalto e
dell’art. 020000 del OSA delle Opere edili), ed a causa
di errori e delle carenze del progetto predisposto
dall’Istituto committente, ha dovuto far verificare a
proprie spese il progetto di costruzione dell’Istituto
Sperimentale per la Viticoltura”.
“Dica la Suprema Corte se nel caso concreto, a seguito
delle risultanze processuali emerse, l’impresa ricor-

9

serva sub. 7/c. Si duole, in particolare, della valuta-

rente abbia assolto il proprio onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 c.c..
“Dica la Suprema Corte se il giudice di appello, secondo quanto disposto dagli artt. 115 e 116 c.p.c., abbia

pria decisione le prove prodotte dalla ricorrente a sostegno della richiesta risarcitoria avanzata”.
4.2 – Per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.
5 c.p.c. viene operato, come in precedenza, un rinvio
al contenuto del motivo.
5 – Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art.
112 c.p.c., per aver omesso la Corte territoriale ogni
pronuncia sulla domanda inerente alla riserva n. 7/b,
concernente il compenso per l’assunzione dei lavori “a
prezzo chiuso”.
5.1 – Viene formulato il seguente quesito di diritto:
“Dica la Suprema Corte se il giudice di appello, in
violazione dell’art. 112 c.p.c., abbia omesso la pronuncia in ordine alla domanda dell’impresa Carniello
relativa alla riserva n. 7/b, come sopra specificata,
incorrendo in tal modo in un’ipotesi di nullità della
sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..
6 – Con l’ultima censura si denuncia violazione
dell’art. 91 c.p.c. e contraddittoria ed illogicità
della motivazione, in relazione alle spese della consulenza tecnica disposta in primo grado, erroneamente po-

10

omesso di valutare e di porre a fondamento della pro-

ste a carico dell’impresa, sebbene detto incombente rispondesse anche a questioni poste dalla controparte e,
comunque,

fosse

determinante

in

relazione

all’accertamento dei dedotti errori di progettazione.

si richiama, come in precedenza, il contenuto del motivo, viene formulato il seguente quesito di diritto:
“Dica la Suprema Corte se il giudice di appello, dalle
risultanze processuali emerse, e sopra specificate, abbia violato il principio di cui all’art. 91 c.p.c., ritenendo a torto che la consulenza tecnica d’ufficio sia
stata disposta dal giudice di primo grado a causa delle
richieste della sola Impresa Carniello”.
7 – Tutti i profili di censura relativi ai dedotti vizi
motivazionali sono inammissibili, in quanto al ricorso
in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel
giugno dell’anno 2006, debbono applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 (in vigore dal 2
marzo 2006 sino al 4 luglio 2009), e in particolare
l’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis nel codice
di procedura civile. Alla stregua di tali disposizioni
– la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della
violazione denunciata consiste nella imposizione di una
sintesi originale ed autosufficiente della violazione
stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e di-

11

6.1 – Mentre, per l’indicazione del fatto controverso,

retta del principio di diritto al fine del miglior
esercizio della funzione nomofilattica- l’illustrazione
dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.
I nn.1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibi-

riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice
di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola
di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che
per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in
modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.
Analogamente, nei casi di cui all’art. 360, c.1, n. 5
c.p.c., l’illus trazione del motivo deve contenere (cfr.
ex multis: Cass., S. U. n. 20603/2007; Cass. n.
16002/2007; Cass., n. 8897/2008) un momento di sintesi
– omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
7.1 – Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che sono del tutto carenti le sintetiche indicazioni riassuntive prescritte dalla norma contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., nell’interpretazione
resa da questa Corte. Infatti, è ciò valga anche per
tutti i motivi in esame, relativamente ai vizi motiva-

12

lità, con la formulazione di un quesito di diritto che,

zionali dedotti, il mero rinvio “alle indicazioni dei
fatti contenute nel motivo di ricorso” si risolve
nell’assoluta e dichiarata intenzione di disattendere
la prescrizione sopra richiamata.

ta, ragion per cui deve rispondersi negativamente al
proposto quesito di diritto.
Invero la formulazione, per la prima volta, in sede di
precisazione delle conclusioni della domanda inerente
all’obbligazione di svincolare le polizze fideiussorie,
anche ai sensi del regime processuale anteriore, come
nella specie, all’entrata in vigore della 1. n. 353 del
1990, comporta non una semplice “emendatio libelli”, ma
l’introduzione di un diverso “petitum” tale da incidere, comportando l’allegazione di un nuovo fatto costitutivo, sulla “causa petendi”.
E’ del tutto evidente, infatti, come l’obbligazione
inerente allo svincolo delle polizze fideiussorie, ancorché in ipotesi derivante dallo scioglimento del contratto per recesso del committente, assuma un carattere
del tutto autonomo : le pretese risarcitorie relative
al ritardo nella liberazione delle garanzie non possono, invero, ricollegarsi – senza una specifica domanda
che presuppone l’accertamento di determinate emergenze
fattuali e della ricorrenza dei presupposti di natura
giuridica, e, quindi, l’ampliamento del “thema deciden-

13

8 – La questione dedotta con il primo motivo è infonda-

dum” – alla domanda di indennizzo spettante ai sensi
dell’art. 345 della 1. n. 2248 del 1865, così come a
qualsiasi altra richiesta di risarcimento dei danni per
inadempimenti, di diversa natura, della stazione appal-

9 – Il secondo motivo è inammissibile, in primo luogo
perché le questioni dedotte attengono esclusivamente
alle valutazioni di merito compiute dalla corte territoriale in relazione alle risultanze probatorie, come
tali insindacabili in sede di legittimità, se non sotto
il profilo del controllo della motivazione.
A tale riguardo deve richiamarsi la già rilevata e sostanziale insussistenza del c.d. “momento di sintesi”
concernente i fatti relativi ai dedotti vizi motivazionali.
9.1 – Quanto, poi, ai quesiti di diritto, deve rilevarsi la loro inammissibilità: essi, per come formulati,
mancano di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta in esame, risolvendosi, quindi, in generici e
astratti interpelli alla Corte circa l’interpretazione
di determinate norme: l’assenza di riferimenti alla
fattispecie concreta, al principio applicato dal giudice del merito ed a quello che, a criterio della ricorrente, avrebbe dovuto operare, rendono qualsiasi risposta del tutto priva di concreta incidenza sulla soluzione della controversia (cfr., ex multis, Cass. Sez.

14

tante.

un., 11 marzo 2008, n. 6420).
10 – Analoghe considerazioni valgano per la terza censura, nella quale, al di là dell’inadeguatezza dei quesiti, in particolare quelli relativi alle dedotte vio-

tutto astratti, nonché della carenza dell’indicazione
del fatto controverso, nei termini sopra specificati,
si propongono questioni attinenti – soprattutto sotto
il profilo della prova del danno lamentato dalla ricorrente – esclusivamente al merito della vicenda.
11 – Il vizio di omessa pronuncia di cui al quarto motivo, presenta un duplice profilo di inammissibilità:
l’astrattezza del quesito e l’assenza di qualsiasi indicazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, delle modalità e dei termini con cui la
domanda relativa al c.d. “prezzo chiuso ” sarebbe stata
proposta, a tacere della sua compatibilità con i limiti, richiamati dalla corte territoriale, derivanti
dall’applicazione – al di là degli aspetti risarcitori,
che, come la stessa ricorrente riconosce, non riguardano tale forma di compenso – della disposizione contenuta nell’art. 345 della 1. n. 2248 del 1865.
12 – Il quinto motivo, con il quale si denuncia il giudizio circa la ripartizione delle spese processuali in
relazione alla consulenza tecnica espletata nel primo
grado del giudizio, non attiene, a ben vedere, alla

.

15

lazioni degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., del

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate di Roma 2‘
serie 4 al n.
…. versate
e 235.5-c,

Ilgte
violazione

in astratto della disposizione di cui

all’art. 91 c.p.c., ma all’esercizio del potere discrezionale, non censurabile in questa sede, di disporre la
compensazione totale o parziale, nel caso, come quello

92 c.p.c.. Per altro la valutazione, in concreto, della
riferibilità causale della consulenza tecnica, è stata
censurata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 360 n.5
c.p.c., con sostanziale violazione, come sopra evidenziato, della disposizione contenuta nell’art. 366 bis
c.p.c..
13 – Al rigetto del motivo, per le evidenziate ragioni,
consegue la condanna della ricorrente al pagamento in
favore delle controparti (cfr., quanto ai chiamati in
causa, Cass., 14 maggio 2012, n. 25781; Cass., 10 novembre 2011, n. 23552) delle spese prccessuali relative
al presente giudizio di legittimità, che si liquidano
come in dispositivo.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate, per ciascuno, in C 12.200,00, di
cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella èamera di consiglio della
prima sezione civile, il 26 giugno 2013.
Il Pres/i

in esame, di soccombenza reciproca, ai sensi dell’art.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA