Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5922 del 11/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5922
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore
in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi
12;
– ricorrente –
contro
il signor G.A., di seguito anche “Contribuente”;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Venezia 21 luglio 2005, n. 33/04/05, depositata il 21 ottobre 2005;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore General MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto
del ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 14 – 16 novembre 2006 e’ notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Padova (OMISSIS) dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Padova n. 150/01/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sull’istanza del Contribuente di rimborso dell’IRAP 1998 – 2000;
b) che il Contribuente, agente di commercio, non si costituisce in giudizio;
c) che la sentenza impugnata afferma che “dagli atti risulta che il contribuente esercita l’attivita’ da solo, senza dipendenti, con l’impiego di mezzi strumentali limitati. E’ di tutta evidenza che l’attivita’ di agente di commercio esercitata dal contribuente, iscritto all’albo professionale tenuto dalla Camera di commercio competente, anche se in presenza di una minima attrezzatura, puo’ svolgersi esclusivamente con la presenza personale del titolare abilitato alla professione. Cio’ sta a significare che la presenza di attrezzatura tecnica di tale consistenza, cosi’ come valutato dai giudici di prime cure, non costituisce di per se’ un fattore idoneo a dimostrare l’esistenza di quegli elementi sufficienti a qualificare l’esercizio della professione in argomento come autonomamente organizzato, bensi’ uno strumento accessorio collegato ad una sua modalita’ di svolgimento. Per tutte le considerazioni innanzi esposte, soprattutto quelle riguardanti l’assenza di lavoratori dipendenti o collaboratori familiari e l’esiguita’ dei beni strumentali aziendali, la Commissione ritiene che l’appello non sia fondato”;
d) che nessuno dei tre motivi, con i quali l’Agenzia sostiene il suo ricorso, merita di esser accolto:
d1) non il primo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, degli art. 2082 e 2195 c.c., e si sostiene la tesi, erronea, dell’imprenditorialita’ dell’attivita’ dell’agente di commercio, perche’ perche’ e’ corretta la riconduzione, operata dalla CTR, della specie del lavoro dell’agente di commercio nel genere del lavoro autonomo (Corte di cassazione 26 maggio 2009, n. 12108 e n. 12111);
d2) non il secondo, con il quale si lamentano la violazione e la falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, degli art. 2082 e 2195 c.c., perche’ esso sostiene la tesi erronea, secondo la quale sarebbero soggetti passivi di IRAP tutti gli esercenti di arti e professioni indipendentemente dal fatto che siano dotati di un’organizzazione di fattori produttivi;
d3) non il terzo, con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza d’appello, perche’ le argomentazioni addotte a suo sostegno sono prive di specificita’ e non contestano, osservando il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il duplice accertamento di fatto, operato dalla CTR, relativo alla mancata utilizzazione di lavoro altrui e all’esiguita’ dei beni strumentali;
e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;
f) che la mancata costituzione in giudizio del Contribuente intimato esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010