Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5922 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 24/10/2016, dep.08/03/2017),  n. 5922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5498-2010 proposto da:

N.A., V.A., elettivamente domiciliati in ROMA

LARGO DEI COLLI ALBANI 14, presso lo studio dell’avvocato NATALE

PERRI, che li rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS) in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2006 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 12/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PERRI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il 16.4.2009 V.A. e N.A. erano raggiunti da un’ingiunzione di pagamento relativa a pregressi debiti tributari che il V. apprendeva essere divenuti definitivi a seguito dell’intestata sentenza della CTR Lazio che aveva parzialmente accolto l’appello dell’ufficio ed aveva proceduto a riformare la decisione di primo grado.

Con il ricorso in atti il V. e la N. chiedono ora che l’impugnata sentenza sia debitamente cassata, ricorrendo la fattispecie dell’art. 327 c.p.c., comma 2 in quanto “l’appello è stato erroneamente notificato in (OMISSIS) ovvero in un domicilio diverso da quello eletto dal V. nel giudizio di primo grado” ed in quanto “in concreto il ricorrente non ha mai ricevuto la notifica dell’atto d’appello”, essendo stato esso notificato al portiere e mai consegnato al V..

Il mezzo proposto dalla parte si vale di un solo motivo di ricorso al quale replica l’erario con controricorso.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Il motivo, con cui i ricorrenti deducono “la nullità della sentenza per mancata e corretta instaurazione del contraddittorio, violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e seg., violazione di legge ed eccesso di potere, abuso di potere e violazione del diritto di difesa”, è inammissibile per mancanza del quesito del diritto.

2.2. Osservato invero che la specie soggiace ratione temporis all’applicazione dell’art. 366-bis c.p.c., a mente del quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 si deve concludere “a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto”, nella specie la parte contravvenendo a detta regola – che nella giurisprudenza di questa Corte si reputa osservata allorchè nella sua formulazione si abbia cura di inserire “a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie” (601/16; 26104/15; 19769/08), in modo tale da “consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata” (SS.UU. 26020/08) – ha omesso di corredare l’esposizione del motivo con la conclusiva formulazione di un quesito di diritto e perciò l’illustrata doglianza va soggetta all’inevitabile declaratoria di inammissibilità.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il motivo di ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito ed eventuali accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quina civile, il 24 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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