Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5922 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13483-2020 proposto da:

A.U., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO D’ANTONIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE DI (OMISSIS) PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimati –

avverso il decreto n. 1463/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il

24/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino pakistano A.U. che aveva invocato la protezione internazionale o umanitaria dichiarando di essere fuggito dal suo Paese ancora minorenne a causa delle minacce di morte del gruppo fondamentalista (OMISSIS), cui aveva rifiutato di unirsi per andare ad insegnare il Corano nelle madrasse, tanto che si era dovuto trasferire con la famiglia nell'(OMISSIS) e il padre era rimasto ucciso in un agguato di quel gruppo, senza che la polizia avesse svolto indagini, in quanto corrotta.

1.1. Il ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

1.2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, (status rifugiato).

2.1. Il motivo è inammissibile perchè veicola vizi eterogenei e censure generiche, senza cogliere l’effettiva ratio decidendi della decisione, incentrata sul giudizio di inattendibilità del racconto, peraltro formulato all’esito di due audizioni del ricorrente; inoltre, la censura motivazionale è difforme dai canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 6735/2020).

3. Il secondo mezzo assume la nullità della sentenza o del procedimento per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riguardo alla protezione umanitaria.

3.1. La censura è infondata poichè (al di là dell’errore materiale del riferimento alla Nigeria, invero nemmeno contestato) la motivazione del provvedimento impugnato rispetta la soglia del “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014, tenuto conto che il riferimento al “rapporto di lavoro documentato fino ad agosto 2019”, in relazione alle “buste paga in atti”, non è inconciliabile con l’allegata esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come l’esistenza di una “situazione di forte insicurezza del Pakistan” è accompagnata dal rilievo che essa “non investe, stando alle fonti, la zona del distretto di (OMISSIS), dove ha vissuto il richiedente”.

4. Con il terzo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, in quanto la protezione sussidiaria spetterebbe per “il rischio di subire un danno grave e in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine”.

4.1. La censura è inammissibile poichè il giudizio di inattendibilità del racconto esclude la necessità di un approfondimento istruttorio officioso sullo status di rifugiato e sulla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 07, ex art. 14, lett. a) e b), (Cass. n. 10286/2020, Cass. n. 8020/2020, Cass. n. 7985/2020, Cass. n. 14283/2019) e comunque il giudizio di merito espresso sulla base delle C.O.I acquisite non è censurabile in questa sede.

5. Il quarto mezzo prospetta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, per non avere il tribunale concesso la protezione umanitaria, tenuto conto del divieto di espulsione dello straniero che nel Paese d’origine possa essere perseguitato o comunque possa correre gravi rischi.

5.1. Il motivo è inammissibile, poichè la valutazione di inattendibilità del racconto investe anche gli elementi di fatto necessari ai fini della prevista valutazione comparativa, oltre che per difetto di autosufficienza con riguardo alle ulteriori circostanze di fatto attestanti, in tesi, la vulnerabilità del ricorrente (come la sua condizione di orfano vissuto in un orfanotrofio).

6. L’assenza di difese esonera dalla pronuncia sulle spese.

7. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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