Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5922 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5111-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO 18,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO SCIUME’, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE NICOSIA;

– ricorrente –

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA già ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

LANIGRA, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO OCCHIPINTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 835/2017 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata

il 11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Il Giudice di pace di Vittoria, con sentenza n. 907/2011, accoglieva la domanda proposta da M.G. di condannare Enel Distribuzione S.p.A. al risarcimento dei danni patiti dal supermercato gestito dall’attorea ditta SMILE per una interruzione della somministrazione di energia elettrica che sarebbe durata trentuno ore. Enel Distribuzione proponeva appello, cui controparte resisteva. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza dell’li luglio 2017, accoglieva il gravame, rigettando la domanda risarcitoria.

La M. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi. Si è difesa con controricorso E-Distribuzione S.p.A., già Enel Distribuzione S.p.A.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di un punto decisivo”, per avere il Tribunale ritenuto che nell’atto introduttivo l’attuale ricorrente, quanto all’allegazione di fatti, si fosse rimessa soltanto al contenuto di una perizia; al contrario sarebbero state riscontrabili, a pagina 2 dell’atto di citazione, allegazioni specifiche.

2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei principi di disponibilità della prova e di non contestazione, riportando la stessa frase estrapolata dalla motivazione della sentenza impugnata per il motivo precedente.

3. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo.

Il giudice avrebbe dovuto fondare l’accertamento su ulteriori elementi, inclusi i fatti non contestati da controparte. Si effettua riferimento ai documenti che sarebbero stati allegati nonchè all’esito della prova testimoniale, giungendo a concludere che, “se solo il Giudice si fosse accorto dell’esistenza delle ulteriori prove sopraelencate”, avrebbe raggiunto la “prova piena della consistenza del danno” patito dalla ricorrente.

4. Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo: l’omissione deriverebbe dal non avere il Tribunale distinto, nell’ambito della valutazione della pretesa risarcitoria, il danno emergente dal lucro cessante.

5. Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del lucro cessante.

6.1 Il primo motivo, pur proposto in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si rapporta, in realtà, al principio di non contestazione, omettendo peraltro di individuare come e dove si sarebbe verificata la mancanza di contestazione; e per di più si limita a riprodurre un passo dell’atto di citazione ma non i documenti cui tale passo si riferisce, con evidente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Inoltre, laddove muove la contestazione in ordine a un passo della sentenza impugnata che viene riportato tra virgolette, la censura, ancora, non svolge alcuna attività dimostrativa del come e del perchè il riferimento ai “fatti specificamente allegati dalla parte” potesse concernere quanto indicato nell’atto di citazione, considerato che il passo censurato si riferisce a fatti “rientranti nella sfera di pertinenza e di conoscenza della controparte”.

Oramai ad abundantiam, si osserva altresì che il passo censurato è oggetto di una estrapolazione artificiosa perchè decontestualizzante: il motivo infatti non considera che la sentenza, poco prima di rilevare appunto che l’atto di citazione aveva allegato i fatti rapportandosi a una perizia, ha in realtà aggiunto alla perizia come fonte di prova anche una dichiarazione scritta di un responsabile tecnico A.M.I.U. di Vittoria.

Quanto appena osservato vale, in effetti, pure per il secondo motivo, che comunque è sostanzialmente generico e fattuale. Entrambe le doglianze, quindi, patiscono inammissibilità.

6.2 Anche il terzo motivo è affetto da inammissibilità, in quanto sfocia nel fatto, perseguendo dal giudice di legittimità una revisione diretta dell’accertamento di merito, non consentita dall’attuale art. 360 c.p.c., n. 5.

6.3 I motivi quarto e quinto, che evidentemente devono essere insieme esaminati, non indicano adeguatamente le ragioni per cui la motivazione non sarebbe riferibile anche alla prova, che si prospetta mancata, del lucro cessante, rimanendo così su un piano inammissibilmente assertivo.

7. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012 ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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