Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5921 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5921 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso n. 11935 – 2006 proposto da:
KISSOUPOLOS ADOLFO
Elettivamente domiciliato in Roma, via Torquato Taramelli, n. 5, nello studio dell’avv. Gianni Massignani,
che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale
in calce al ricorso.
ricorrente

UZ 5
DC)

1

Data pubblicazione: 13/03/2014

contro
MINISTERO DELL’ECOONOMIA E DELLE FINANZE

Elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,

to, che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n.
556, depositata in data 7 febbraio 2005;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 29
maggio 2013 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Lucio Capasso, il quale ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

l – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di
appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da
Adolfo Kissopoulos, in proprio e quale procuratore dei
propri fratelli Giorgio e Maria, agendo tutti quali
eredi di Caterina Ottolini, avverso la sentenza di Roma
con la quale era stata parzialmente accolta la domanda
di indennizzo in merito a beni perduti in Libia.
1.1 – In particolare, è stato confermato il rigetto
della la domanda con riferimento a un immobile di proprietà indivisa, al mancato incasso di un assegno bancario, nonché a crediti per fitti non riscossi e confiscati. Quanto al bene immobile, si è osservato che lo

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n. 12, negli uffici dell’Avvocatura Generale dello Sta-

stesso non risultava confiscato, ma offerto in vendita
a un cittadino libico, che aveva in massima parte pagato il prezzo.
1.2 – Quanto al mancato versamento dell’ultima rata, si

nizzo un perdita imputabile all’inadempimento del promissario acquirente, e non ad atto autoritativo del governo libico, aggiungendosi, quanto alle attrezzature
dello studio medico, che non era stata censurato il rilievo del tribunale circa la tardività della proposizione della relativa domanda.
1.3 – Per la cassazione di tale decisione il Kissopoulos propone ricorso, affidato ad unico motivo, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Motivi della decisione
2 – Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del
controricorso, in quanto notificato in data 20 luglio
2007, a fronte della notifica del ricorso in data 25
marzo 2007, e quindi in violazione del termine previsto
dall’art. 370, primo comma, c.p.c. .
3 – Con unico e articolato motivo il Kissopoulos deduce, senza indicare quale specifica norma sia stata violata, si duole dell’omessa considerazione della confisca del bene in virtù del provvedimento generale di
confisca adottato dal governo libico, ragion per cui –

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osservava che non poteva costituire oggetto di inden-

dovendosi attribuire la perdita del bene a tale evento
giuridico, non avrebbe alcun rilievo la circostanza,
valorizzata dalla corte territoriale, della stipulazione di un contratto preliminare di vendita del bene

Si aggiunge che non corrisponderebbe al vero
l’affermazione, posta alla base della pronuncia impugnata, secondo cui sarebbe stato già ricevuto “il giusto prezzo concordato”, dal momento che la parte residua di prezzo, portata da un assegno di LL 16.000, in
quanto la normativa in materia di indennizzo si riferisce anche ai titoli di credito, nella specie non onorato a causa del blocco delle transazioni bancarie.
Si chiede, pertanto, che questa Corte dichiari il diritto all’indennizzo della quota di proprietà, nella
misura “accertata” di 90.000 Lire libiche, ovvero, in
subordine, dichiari il diritto all’indennizzo della
somma portata dall’assegno non riscosso, pari a lire
libiche 16.000.
4 – Il ricorso è inammissibile.
Esso, invero, è strutturato come una vera e propria
(terza) istanza di riesame della domanda di indennità,
senza che sia specificamente dedotta una violazione di
legge da parte della corte di appello, né, tanto meno,
un vizio della motivazione.

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stesso.

In proposito, deve richiamarsi l’orientamento secondo
cui, in virtù della tassatività dei motivi di ricorso,
non è consentito alla parte omettere di precisare per
quale dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., la cen-

Cass., 4 settembre 2012, n. 14816; Cass., 13 maggio
2009, n. 11094).
Pur volendosi superare un criterio rigorosamente formalistico, tale da prescindere dall’utilizzo o meno di
formule sacramentali, deve constatarsi che anche la
lettura dell’intero ricorso non consente di individuare
la critica mossa alla decisione impugnata, a prescindere da un larvato accenno alla legge n. 98 del 1994.
In realtà, è stata meramente riproposta la tesi, già
avanzata nei due gradi di merito, secondo cui la stipulazione del preliminare non avrebbe determinato
l’effetto traslativo del bene, la cui perdita sarebbe
da attribuire al provvedimento generale di confisca.
Senonché la ratio decidendi della decisione impugnata è
fondata sulla insussistenza del diritto all’indennizzo
per aver i ricorrenti ricevuto dal promissario acquirente il prezzo concordato. A tale aspetto, che non
viene sottoposto a specifica critica, sembra corrispondere unicamente la domanda formulata in via subordinata nelle conclusioni, come in un qualsiasi giudizio di
merito (cfr., sulla inammissibilità del ricorso conte-

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sura venga proposta (Cass., 9 marzo 2012, n. 3722;

nente la mera reiterazione della domanda non accolta in
appello, Cass., 21 luglio 2006, n. 16752) in relazione
alla mancata riscossione dell’assegno portante una parte residuo del prezzo pattuito.

censurata l’affermazione che tale perdita non sarebbe
da attribuire a un provvedimento del governo libico, ma
a un inadempimento del promissario acquirente, deve
constatarsi che il generico riferimento alla “legge sugli indennizzi”, con il richiamo della 1. n. 98/94, non
consente di apprezzare le ragioni della doglianza, componendosi tale legge (recte, la 1. n. 16 del 1980) di
vari articoli, fra i quali anche quelli secondo cui
l’indennizzo va commisurato al “valore di mercato del
bene”, mentre deve tenersi conto delle anticipazioni e
degli indennizzi ricevuti “sotto qualsiasi forma”.
All’inammissibilità del ricorso non consegue alcuna
statuizione in merito al regolamento della spese processuali, non avendo la parte intimata svolto, per la
ragione indicata, valida attività difensiva.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile, il 29 maggio 2013.

Sotto tale profilo, mentre non risulta adeguatamente

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