Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5921 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore

in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi

12;

– ricorrente –

contro

il signor R.F., di seguito anche “Contribuente”,

rappresentato e difeso dall’avv. Picarelli Gennaro, ed elettivamente

domiciliato presso l’avv. Alfonso Gentile in Roma, Via dei Pirenei 1;

– intimato e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Ancona 21 giugno 2005, n. 85/4/05, depositata il 14 luglio 2005;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto

del ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 13 ottobre 2006 e’ notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio di Ancona dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CIP) di Ancona n. 78/01/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’IRAP 1998 – 1999;

b) che il Contribuente, agente di commercio, resiste con controricorso;

c) che la sentenza impugnata afferma che “il contribuente documenta, e l’Ufficio non ha smentito,che per la propria attivita’ non si avvale ne’ di collaboratori dipendenti o autonomi e neppure impiega sofisticati e costosi strumenti: l’attivita’ professionale e’ unicamente basata sulle personali capacita’ e conoscenze, per il caso in esame rientra chiaramente tra quelle che la Corte ha ipotizzato come attivita’ svolte senza l’apporto e l’organizzazione di capitali o di lavoro altrui. Vengono, di conseguenza, a mancare i presupposti dell’IRAP”;

d) che nessuno dei due motivi, con i quali l’Agenzia sostiene il suo ricorso, merita di essere accolto:

d1) non il primo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, 3, 4 e 8, perche’ la tesi, in esso sostenuta, secondo cui “qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo … comporta l’applicazione dell’IRAP” contrasta con la consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimita’ in tema di autonoma organizzazione, dalle quali si desume che:

1) mentre l’elemento organizzativo e’ connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non puo’ dirsi per quanto riguarda l’attivita’ di lavoro autonomo, ancorche’ svolta con carattere di abitualita’, nel senso che e’ possibile ipotizzare un’attivita’ professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, cosicche’ per il lavoratore autonomo si deve accertare in fatto, caso per caso, ossia, non categorialmente, ma per ciascun caso di specie ultima, se si realizzi il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte costituzionale 10 maggio 2001, n. 156);

2) la Corte di cassazione ha, poi, precisato che “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia , quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Corte di cassazione, Sezioni unite, 26 maggio 2009, n. 12108, e 26 maggio 2009, n. 12111; nello stesso senso gia’ Corte di cassazione, Sezione civile 5^, 16 febbraio 2007, a 3673, n. 3676, n. 3677, n. 3678 e n. 3680);

c) “non e’ … necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, ne’ assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perche’ la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacita’” (Corte di cassazione 5 marzo 2007, n. 5011), cosicche’ e’ irrilevante per l’IRAP che la prestazione professionale possa esser resa esclusivamente dal professionista, come accade per coloro che esercitano attivita’ di lavoro autonomo in regime di professione protetta;

d) l’utilizzazione di personale dipendente, anche nella misura minima di una persona, configura il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte di cassazione 16 febbraio 2007, n. 3673, n. 3674, n. 3675, n. 3676, n. 3677, n. 3678 e n. 3680; 26 maggio 2009, n. 12108 e n. 12111);

d2) non il secondo motivo, con il quale s’ipotizzano la violazione e la falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, sostenendo la tesi della sufficienza di elementi di organizzazione al fine di poter configurare l’autonoma organizzazione, cioe’ di profili meramente qualitativi, mentre, come s’e’ appena veduto, la giurisprudenza di legittimita’ ritiene anche che siano rilevanti profili quantitativi degli elementi di organizzazione, come ha accertato il giudice di merito, il cui giudizio non e’ stato censurato sotto il profilo della motivazione;

e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;

f) che la posteriorita’ dei tempi di consolidamento della giurisprudenza di legittimita’ rispetto alla proposizione del ricorso fa propendere per la compensazione tra le parti delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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