Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5921 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 24/10/2016, dep.08/03/2017),  n. 5921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3324-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.V., titolare dell’omonima Ditta, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE TAVERNA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO PAINO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2011 della COMM.TRIB.REG. della SICILIA,

depositata il 02/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFALI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato STEFANINI per delega orale

dell’Avvocato TAVERNA che si riporta e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di M.V. venne emesso con riferimento all’anno d’imposta 2000 avviso di accertamento con cui si contestava l’indebita detrazione di IVA relativamente alle operazioni soggettivamente inesistenti intercorse fra il contribuente e la ditta CO.BE.VI. Il ricorso del contribuente fu accolto dalla CTP. L’appello dell’Ufficio fu disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sulla base della seguente motivazione.

“Mentre risultano ampiamente documentati sia gli acquisti effettivi della merce, sia i pagamenti effettuati dal contribuente (mediante transazioni bancarie assolutamente tracciabili e dimostrate dal riscontro della contabilità aziendale), sia per quanto riguarda le somme imponibili che per quanto riguarda l’imposta, non risulta in alcun modo documentata la circostanza che l’IVA in questione, pagata dal contribuente, sia stata in tutto o in parte retrocessa allo stesso o che la CO.BE.VI., società ritenuta cartiera non sia stata l’effettivo destinatario delle operazioni ad esso intestate. Peraltro lo stesso Ufficio non è stato in grado di fornire notizie circa l’esistenza e/o lo stato dei procedimenti penali scaturiti dall’invio del rapporto della Guardia di Finanza al Pubblico Ministero…L’Ufficio non ha fornito la prova che tale meccanismo di frode IVA sia stato effettivamente posto in essere con il decisivo e consapevole apporto del M., tanto più che il processo verbale prodotto in giudizio non fa altro che riportare i risultati delle operazioni di verifica effettuate a carico della CO.BE.VI., ritenendo apoditticamente provati i comportamenti illeciti contestati al M.”.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premessa l’inammissibilità del controricorso, mancando la prova della relativa notifica (non risulta depositata la cartolina di ricevimento).

Con il primo motivo si denuncia omessa o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Espone la ricorrente di avere nell’atto di appello evidenziato che la rilevanza attribuita ai pagamenti effettuati dal contribuente ed alla mancata dimostrazione da parte dell’Ufficio dell’eventuale restituzione dell’IVA afferente le operazioni contestate era espressione di un’errata valutazione del materiale probatorio in atti, laddove si doveva invece dare rilievo all’ingente debito per IVA accumulato dalla CO.BE.VI., al fatto che negli anni fosse rimasto immutato il fornitore francese del M. (da cui riceveva direttamente la merce) nonostante il cambio dell’intermediario ed alla circostanza dell’evidente e consapevole coinvolgimento del contribuente nella frode. Osserva, a proposito della motivazione della sentenza della CTR, che irrilevante era la regolarità contabile e che il meccanismo della frode “carosello” non presupponeva la restituzione dell’IVA pagata dalla cartiera al contribuente ma l’indebita detrazione dell’IVA medesima. Aggiunge la ricorrente che la GdF aveva accertato che la ditta CO.BE.VI era proprietaria di stalle che non ricevevano alcuna consegna di animali, venendo gli stessi recapitati direttamente ai destinatari finali (gli autotrasportatori avevano dichiarato di non avere intrattenuto rapporti con la CO.BE.VI bensì solo con il fornitore francese ed i clienti nazionali a cui avevano consegnato la merce), e che la CTR avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali la natura di cartiera della CO.BE.VI non era adeguatamente documentata (non si comprende poi la rilevanza dell’esito di eventuali ulteriori indagini).

Il motivo è inammissibile. La censura va valutata in relazione alle circostanze evidenziate nell’atto di appello e che la CTR non avrebbe valutato. Che la regolarità contabile fosse irrilevante e che il meccanismo della frode non presupponesse la restituzione dell’IVA da parte del cedente italiano costituiscono apprezzamenti di merito in ordine alla congruità probatoria degli elementi valutati dalla CTR il cui esame è precluso nella presente sede di legittimità. Circa l’indicazione degli elementi alla base del ritenuto carattere di cartiera della ditta CO.BE.VI il ricorso è privo di autosufficienza. La ricorrente non ha indicato se ed in quale sede processuale tali elementi siano stati dedotti nel giudizio, avendo solo menzionato i fogli del p.v.c. in cui sarebbero contenute le dichiarazioni degli autotrasportatori. Non si ha però notizia se e dove nel processo le circostanze in discorso siano state dedotte e l’esigenza di autosufficienza è tanto più avvertita in quanto le medesime circostanze non si evincono dalla lettura dell’atto di appello, così come ritrascritto nel motivo.

Restano quindi l’ingente debito per IVA accumulato dalla CO.BE.VI. ed il fatto che negli anni fosse rimasto immutato il fornitore francese del M. nonostante il cambio dell’intermediario, oltre la circostanza dell’evidente e consapevole coinvolgimento del contribuente nella frode, circostanze per le quali risulta rispettato il principio di autosufficienza. In ordine all’ultima circostanza, nei termini in cui risulta indicata nel motivo, trattasi di apprezzamento di merito il cui esame è precluso nella presente sede di legittimità. Ed invero la ricorrente si limita ad indicare l’esito della valutazione (consapevole coinvolgimento del contribuente nella frode) senza indicare le circostanze che dovrebbero sorreggere tale conclusione. La CTR ha considerato documentata l’effettività degli acquisti e ha dato rilievo alla circostanza dei pagamenti, oltre che alla mancata prova delle retrocessione dell’IVA corrisposta dal contribuente da parte della ditta CO.BE.VI. Una volta che la CTR abbia reputato documentata l’effettività degli acquisti, ed i relativi pagamenti, l’ingente debito per IVA accumulato dalla CO.BE.VI ed il fatto che negli anni fosse rimasto immutato il fornitore francese del M., nonostante il cambio dell’intermediario, sono circostanze che ben possono ritenersi compatibili con l’effettività degli acquisti oggetto dell’avviso di accertamento. Il debito IVA del cedente nazionale ed il rifornimento dalla ditta francese, prima e dopo le operazioni in questione, non neutralizzano di per se stesse il dato dell’effettività delle operazioni medesime. Trattasi quindi di circostanze non decisive e dalla cui valutazione non sarebbe derivato, in modo sicuro, un diverso esito dell’apprezzamento dei fatti di causa da parte del giudice di merito.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2967 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la CTR, ritenendo insufficienti i dati dedotti dall’Ufficio, non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni citate, nè ha ritenuto che gravasse sul contribuente l’onere di provare l’erroneità degli assunti dell’Ufficio.

Il motivo è inammissibile. Nella censura per un verso si fa dipendere la violazione di norme di diritto dalla valutazione di merito delle circostanze dedotte dall’Ufficio, per l’altro non si coglie la ratio decidendi, avendo la CTR valutato se il contribuente avesse assolto il proprio onere probatorio ed avendo concluso positivamente al riguardo (considerando documentata l’effettività degli acquisti e rilevante la circostanza dei pagamenti, oltre la mancata prova delle retrocessione dell’IVA corrisposta dal contribuente).

Nulla per le spese stante l’inammissibilità del controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il controricorso e inammissibili i motivi di ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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