Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5921 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13428-2020 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

BORSIERI n. 12, presso lo studio dell’avvocato ANGELO AVERNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato AUGUSTO SEBASTIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– intimato costituito –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimato –

avverso il decreto n. RG 4857/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositato

il 26/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino gambiano S.B., il quale aveva invocato la protezione internazionale o umanitaria dichiarando di essere fuggito dal proprio Paese perchè picchiato e minacciato dallo zio e dai cugini per questioni ereditarie, non avendo ricevuto tutela dalle forze dell’ordine cui si era rivolto, che avevano reputato trattarsi di “questioni familiari”.

1.1. Il ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno svolto difese, ma il Ministero ha depositato un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

1.2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 131,134 c.p.c., dell’art. 156c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost., comma 6, per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, essendo essa costituita solo da richiami normativi e giurisprudenziali, senza attinenza alla fattispecie concreta.

2.2. Il secondo prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, commi 3 e 5; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, e art. 27, comma 1-bis; del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6; della Dir. 2013/32/UE, art. 6; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), e artt. 5 e 14; della Dir. 2011/95/UE, art. 15, avuto riguardo al giudizio di non credibilità del ricorrente, al diniego di nuova audizione e all’omesso esame della vicenda narrata e del suo contesto socio-politico.

3. Il primo mezzo è infondato, poichè la motivazione, incentrata sul difetto dei presupposti delle forme di tutela invocate (e, prima ancora, della loro allegazione), supera la soglia del cd. “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014).

4. Il secondo è invece inammissibile, sia perchè indirizzato ad una ratio decidendi non rinvenibile nel provvedimento impugnato – che non si è espresso nè sulla credibilità della narrazione nè su alcuna istanza di rinnovo dell’audi7ione – sia perchè solleva censure di merito senza osservare i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. Al rigetto non segue alcuna statuizione sulle spese, stante l’assenza di difese degli intimati.

6. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma l quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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