Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5921 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3624-2018 proposto da:

M.N., M.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTE DEL GALLO 4, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

TASSINI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SABBATANI

SCHIUMA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4188/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12740/2012, rigettava la domanda di risarcimento dei danni derivati da ingiurie e minacce, che sarebbero state compiute dalla convenuta F.E., proposta da M.N., accogliendo invece l’analoga domanda risarcitoria di M.R. – fratello di M.N. -, e pertanto condannando F.E. a risarcirgli i danni equitativamente determinati in Euro 7000.

I fratelli M. proponevano appello principale, cui resisteva proponendo anche appello incidentale la F..

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 23 giugno 2017, accoglieva l’appello di M.N. (riguardante le spese processuali) e rigettava quello di M.R.; accoglieva altresì quello incidentale (riguardante le anch’esso le spese processuali) proposto dalla F..

I fratelli M. hanno proposto ricorso basato su un unico motivo; la F. si è difesa con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

Quel che viene definito “motivo unico per entrambi i ricorrenti” denuncia in rubrica errata valutazione della prova acquisita dall’attività istruttoria, errata valutazione delle spese di lite, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Come dimostra già la conformazione di tale rubrica, il motivo, in realtà, affastella una pluralità di contenuti, non agevolmente districabili l’uno dall’altro, in questo modo assumendo una sostanza eterogenea al punto di affliggerlo di inammissibilità.

Fra l’altro, non si può non notare come sia inadeguato versare un unico motivo benchè le posizioni dei due ricorrenti siano ben distinte.

Ed esaminando, a questo punto meramente ad abundantiam, quanto appare possibile, seppur parzialmente come si è appena evidenziato, percepire dalla eterogenea censura, risulta che la doglianza attinente alla posizione di M.R. è conformata in modo assolutamente aspecifico, il che pure la conduce alla inammissibilità (v. Cass. sez. 3, 4 marzo 2005 n. 4741, per cui “il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore… comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo” – principio, questo, ribadito in motivazione da S.U. 20 marzo 2017 n. 7074). Per di più, evocando risultanze probatorie, difetta il ricorso di una indicazione specifica delle stesse, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Inoltre, non viene individuata la motivazione oggetto di censura, nè la pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. viene denunciata rispettando i canoni indicati da Cass. sez. 3, 10 giugno 2016 n. 11892, la quale, a proposito dell’art. 115 c.p.c., insegna che la violazione “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”, e, a proposito dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), ritiene denunciabile vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma “solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (sulla modalità di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. cfr. pure, in motivazione, S.U. 5 agosto 2016 n. 16598). Al contrario, viene perseguito dal giudice di legittimità un controllo in ordine alla quaestio facti, del tutto estraneo al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Tutto quanto fin qui rilevato vale pure per quanto concerne la posizione di M.N., dovendosi in più osservare, per quest’ultimo, che la censura di eccessività delle spese viene addotta senza alcuna specifica indicazione riguardo alla disciplina di cui al D.M. n. 55 del 2014.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido per il comune interesse processuale, alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012 ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando in solido i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4100, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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