Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5920 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore

in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi

12;

– ricorrente –

contro

C.L., di seguito anche “Contribuente”;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Bologna, Sezione staccata di Parma, 10 maggio 2005, n. 70/23/05,

depositata il 7 giugno 2005;

q vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto

del ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 15 – 21 luglio 2006 e’ notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Fidenza dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Parma n. 41/03/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’IRAP 1998 – 2000;

b) che il Contribuente, agente di commercio, non si costituisce in giudizio;

c) che la sentenza impugnata afferma che “nella specie, non puo’ dirsi verificata una prevalente organizzazione di fattori produttivi rispetto al lavoro dell’agente, dato che il contribuente si avvale per l’esercizio della propria attivita’ dei beni strumentali necessari a tale esercizio, in assenza di personale dipendente”;

d) che nessuno dei tre motivi, con i quali l’Agenzia sostiene il suo ricorso, merita di esser accolto:

d1) non il primo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. b), e degli artt. 2082 e 2105 c.c., perche’ esso sostiene la tesi erronea, secondo la quale l’agente di commercio svolgerebbe attivita’ imprenditoriale, perche’ e’ corretta la riconduzione, operata dalla CTR, della specie del lavoro dell’agente di commercio nei genere del lavoro autonomo (Corte di cassazione 26 maggio 2009, n. 12108 e n. 12111);

d2) non il secondo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 4 e 8, perche’ si assume che l’autonoma organizzazione sia da intendere “come autoorganizzazione dell’attivita’, gestita e svolta direttamente dalla persona fisica che la esercita, senza vincoli di subordinazione a terzi”, che coincide con il concetto di lavoro autonomo, che e’ il genere, all’interno del quale si devono distinguere le due specie di lavoro autonomo svolto con autonoma organizzazione e di lavoro autonomo svolto senza un’autonoma organizzazione, la quale, secondo la giurisprudenza di legittimita’, “ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Corte di cassazione, Sezioni unite, 26 maggio 2009, n. 12108, e 26 maggio 2009, n. 121.11; nello stesso senso gia’ Corte di cassazione, Sezione civile 5^, 16 febbraio 2007, n. 3673, n. 3676, n. 3677, n. 3678 e n. 3680);

d3) non il terzo motivo, con il quale s’ipotizzano la violazione e la falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, sostenendo la tesi della sufficienza di elementi di organizzazione al fine di poter configurare l’autonoma organizzazione, cioe’ di profili meramente qualitativi, mentre, come s’e’ appena veduto, la giurisprudenza di legittimita’ ritiene anche che siano rilevanti profili quantitativi degli elementi di organizzazione, come ha accertato il giudice di merito, il cui giudizio non e’ stato censurato sotto il profilo della motivazione;

e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;

f) che la mancata costituzione in giudizio del Contribuente intimato esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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