Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5920 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13322-2020 proposto da:

S.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato RITA LABBRO FRANCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– intimato costituito –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimato –

avverso il decreto RG 13142/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositato

il 04/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto dal sig. S.A., nato a (OMISSIS), nel distretto di (OMISSIS) (Sierra Leone) il (OMISSIS), che aveva invocato la protezione internazionale o umanitaria dichiarando di essere fuggito dal proprio Paese quando nel 2015, dopo la morte del padre, aveva scoperto che egli era membro della (OMISSIS) ed in caso di rimpatrio temeva di essere ucciso o costretto a far parte di quella setta.

1.1. Il ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Gli intimati non hanno svolto difese, il Ministero essendosi limitato a depositare un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

1.2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Il ricorrente lamenta la nullità del decreto o del procedimento per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, e art. 35-bis, comma 9, nonchè il vizio di motivazione apparente, per avere il Tribunale valutato le domande “senza considerazione delle prove disponibili e senza un esame autonomo della posizione individuale, facendo riferimento ad informazioni tratte da fonti non aggiornate”.

3. Il motivo va respinto, non solo perchè veicola vizi eterogenei e censure in parte afferenti a valutazioni di merito, ma anche perchè la motivazione supera la soglia del cd. “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, 8053/2014), avendo il Tribunale indicato le COI consultate, tratte da fonti qualificate (in particolare a pag. 3 del decreto viene citata una fonte sulle usanze della setta dei (OMISSIS), a riscontro della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese) ed anche aggiornate (v. rapporto MAE del 2020). Peraltro, il ricorrente non indica fonti alternative più aggiornate che potrebbero in tesi sovvertire la decisione impugnata (cfr. Cass. n. 22769/2020, Cass. n. 4037/2020, Cass. n. 13255/2020, Cass. n. 9230/2020, Cass. n. 13897/2019, Cass. n. 13449/2019, Cass. n. 11312/2019), mentre a pag. 6 del ricorso viene contestato il diniego della protezione umanitaria facendosi riferimento alla fuga del ricorrente dalla Nigeria.

4. L’assenza di difese esonera dalla pronuncia sulle spese.

5. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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