Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5920 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21939-2019 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA n. 66,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO D’ATRI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 15639/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 11/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. C.D. invocava la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 15639/2019 depositata da questa Corte di Cassazione, sezione seconda civile, in data 11.6.2019. Rilevava in particolare che nel dispositivo di detta ordinanza non era stata disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, e non erano state riconosciute le spese borsuali relative alle varie fasi del giudizio, che il difensore aveva dettagliato in calce al ricorso.

Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, intimati, non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio di correzione dell’errore materiale.

In prossimità dell’adunanza camerale il C. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato,

Va infatti ribadito che “In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione” Cass. Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv.613868). Di conseguenza, va disposta la distrazione in favore dell’avv. Roberto D’Atri (che si era dichiarato distrattario nelle conclusioni del ricorso in Cassazione) delle spese riconosciute dall’ordinanza impugnata.

Parzialmente fondata è anche la domanda relativa al riconoscimento delle spese borsuali, che tuttavia vanno riconosciute in conformità della liquidazione operata nell’ordinanza qui impugnata. Di conseguenza, poichè in detto provvedimento questa Corte ha condannato il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, al pagamento integrale delle spese relative alla fase monitoria, al giudizio di opposizione, al primo giudizio di Cassazione ed al giudizio di rinvio, vanno riconosciute per intero le seguenti spese borsuali: Euro 87 per la fase monitoria; Euro 27 per la fase di opposizione; Euro 27 per il primo giudizio in Cassazione; Euro 57 per il giudizio di rinvio; per un totale di Euro 198,00. Viceversa, poichè con l’ordinanza n. 15639/2019 questa Corte ha dichiarato l’irripetibilità dei due terzi delle spese relative al secondo giudizio di legittimità, riconoscendo al ricorrente soltanto il restante terzo, anche le spese borsuali relative a tale ultimo giudizio vanno riconosciute nella sola misura di 1/3, e quindi in ragione di Euro 9,00. Ne discende che il totale dovuto a titolo di rimborso delle spese borsuali è pari ad Euro 207,00.

Di conseguenza, la motivazione dell’ordinanza impugnata va corretta nei termini seguenti:

1) alla terza riga di pagina 7, dopo la parola “decisoria” vanno aggiunte le seguenti parole “Vanno del pari riconosciute, in relazione alle predette fasi, le seguenti spese borsuali: Euro 87 per la fase monitoria; Euro 27 per la fase di opposizione; Euro 27 per il primo giudizio in Cassazione; Euro 57 per il giudizio di rinvio; per un totale di Euro 198,00”;

2) alla settima riga di pagina 7, dopo le parole “… il restante terzo nella misura di Euro 300” vanno aggiunte le seguenti parole: “, nonchè le spese borsuali relative al predetto giudizio, nella stessa misura di un terzo, pari ad Euro 9,00″;

3) alla diciannovesima riga di pagina 7, dopo le parole”… il restante terzo nella misura di Euro 300” vanno aggiunte le seguenti parole: “Riconosce inoltre al ricorrente le spese borsuali relative alle varie fasi, come sopra specificate, nella misura complessiva di Euro 207,00 e dispone la distrazione dei compensi come sopra liquidati in favore dell’avv. Roberto D’Atri, dichiaratosi distrattario”.

Va del pari corretto il dispositivo dell’ordinanza n. 15693/2019 nei termini seguenti:

1) alla fine della quarta riga di pagina 8 vanno aggiunte le seguenti parole: “Condanna inoltre il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, al rimborso delle spese borsuali relative alle varie fasi del giudizio, che liquida in complessivi Euro 207,00”;

2) alla fine della nona riga di pagina 8 vanno aggiunte le seguenti parole “Dispone la distrazione dei compensi, come sopra liquidati, in favore dell’avv. Roberto D’Atri, distrattario”.

Non v’è invece luogo a correzione circa il rimborso del contributo unificato – invocato da C. nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale – perchè “Il contributo unificato atti giudiziari costituisce un’obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicchè, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18828 del 23/09/2015, Rv.637147; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 15320 del 20/06/2017, Rv.644738; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n18529 del 10/07/2019, Rv. 654658).

Nulla per le spese del presente giudizio di correzione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della motivazione dell’ordinanza n. 15639/2019 della sezione seconda civile di questa Corte di Cassazione, depositata in data 11.6.2019, nei termini di cui segue:

4) alla terza riga di pagina 7, dopo la parola “decisoria” vanno aggiunte le seguenti parole “Vanno del pari riconosciute, in relazione alle predette fasi, le seguenti spese borsuali: Euro 87 per la fase monitoria; Euro 27 per la fase di opposizione; Euro 27 per il primo giudizio in Cassazione; Euro 57 per il giudizio di rinvio; per un totale di Euro 198,00”;

5) alla settima riga di pagina 7, dopo le parole “… il restante terzo nella misura di Euro 300” vanno aggiunte le seguenti parole: “, nonchè le spese borsuali relative al predetto giudizio, nella stessa misura di un terzo, pari ad Euro 9,00″;

6) alla diciannovesima riga di pagina 7, dopo le parole”… il restante terzo nella misura di Euro 300” vanno aggiunte le seguenti parole: “Riconosce inoltre al ricorrente le spese borsuali relative alle varie fasi, come sopra specificate, nella misura complessiva di Euro 207,00 e dispone la distrazione dei compensi come sopra liquidati in favore dell’avv. Roberto D’Atri, dichiaratosi distrattario”.

Dispone altresì la correzione de dispositivo dell’ordinanza n. 15693/2019 nei termini seguenti:

3) alla fine della quarta riga di pagina 8 vanno aggiunte le seguenti parole: “Condanna inoltre il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, al rimborso delle spese borsuali relative alle varie fasi del giudizio, che liquida in complessivi Euro 207,00”;

4) alla fine della nona riga di pagina 8 vanno aggiunte le seguenti parole “Dispone la distrazione dei compensi, come sopra liquidati, in favore dell’avv. Roberto D’Atri, distrattario”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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