Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 592 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 22^, n. 19, depositata il 13.3.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui dell’art. 380

bis c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la sentenza di appello indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione promossa dell’Agenzia avverso decisione di primo grado di accoglimento del ricorso opposto dalla contribuente a cartelle di pagamento relative a irpef e c.s.s.n. per gli anni 1996 e 1997;

– che – atteso che la contribuente aveva promosso contro gli atti impositivi due distinti, ma entrambi tempestivi ricorsi, evocando, nel primo, l’intervenuto definizione agevolata della pendenza fiscale e, nel secondo, l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo (per violazione del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17: 31.12 dell’anno successivo all’acquisita definitivita’ dell’accertamento), – la decisione e’ basata sull’asserita inspiegabile mancata contestazione da parte dell’Agenzia, sia in primo che in secondo grado, della censura di cui al secondo ricorso (pur essendo quella di cu:i al primo ricorso stata abbandonata dalla contribuente);

rilevato:

che, avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, deducendo omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. e, in subordine, omessa motivazione;

– che l’intimata non e’ costituita;

osservato:

che il ricorso e’ manifestamente fondato, con riguardo al dedotto vizio motivazionale;

che la decisione impugnata ha, infatti, affermato l’infondatezza dell’appello, per mancata contestazione della censura svolta dalla contribuente in merito all’asserita decadenza dell’Agenzia dal potere impositivo, in termini del tutto tautologici e senza alcuna analisi critica dei contenuti dell’appello dell’Agenzia (in questa sede, riprodotti nel rispetto del criterio dell’autosufficienza e corredati di allegazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma , n. 4), dal quale emerge, invece, specifica contestazione della tesi in proposito svolta dalla contribuente, sicche’ risulta effettivamente riscontrato il denunciato difetto assoluto di motivazione (Cass. 756/06, 890/06);

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto manifestamente fondato e va, quindi, accolto nelle torme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Sicilia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Sicilia.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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