Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5919 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5919 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 28328-2012 proposto da:
GUERRIERI ELEONORA (GRRLNR74P67G843P) elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,
presso lo studio dell’avvocato IARIA DOMENICO, rappresentata e
difesa dall’avvocato LOVO MARCO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
TRENITALIA SPA, in persona dell’institore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato
VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente

ged

Data pubblicazione: 13/03/2014

avverso la sentenza n. 801/2012 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 26/06/2012, depositata il 20/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Pellicanò Antonio (delega Vesci) difensore della

controricorrente che si riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 28328 sez. ML – ud. 04-02-2014
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FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio
2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Guerrieri Eleonora conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di

con contratto di formazione e lavoro con profilo professionale di tecnico
qualificato capo/servizio treno il 1.9.1997; che, alla scadenza del c.f.1., il
rapporto di lavoro era stato trasformato in rapporto a tempo
indeterminato; che Trenitalia s.p.a. , in violazione dell’art. 3 comma V
D.L. n. 726/1984, non aveva computato l’anzianità relativa al periodo di
lavoro svolto in regime di c.f.l. ai fini del passaggio automatico alle classi
stipendiali superiori. Tanto premesso, chiedeva accertarsi il diritto al
riconoscimento a tutti gli effetti giuridici ed economici del periodo di
formazione e lavoro nella anzianità di servizio.
Nel costituirsi la società contestava la fondatezza della domanda e,
comunque, chiedeva dichiararsi la prescrizione del diritto alle differenze
retributive maturate prima del 3.9.2002.
L’adito giudice rigettava la domanda e tale decisione veniva confermata
dalla Corte di appello con sentenza del 20 agosto 2012.
Ad avviso della Corte:
ai sensi dell’art. 16, 3° comma D.L. 16.5.1994 n. 299, convertito con
L. 19.7.1994 n. 451, “I lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2° possono essere
inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione”;
l’accordo sindacale 7.7.1995 , al punto 5.1., prevedeva in via generale
che il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro fosse
inquadrato nel livello professionalmente inferiore a quello previsto
dalla classificazione per la relativa qualifica di destinazione ( e, in
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Firenze Trenitalia s.p.a. esponendo: di essere stata assunta dalla convenuta

particolare, per le professionalità elevate, prevedeva l’iniziale
inquadramento nel 4° livello retributivo e, in caso di trasformazione in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato , nel 5° livello IV area);
se era stata dedotta da parte dell’appellante la nullità dell’art. 8 del
contratto individuale di lavoro (concernente la valutazione

validità dell’assunzione con contratto di formazione lavoro;
ne conseguiva, che non vi era contestazione tra le parti sulla
legittimità dell’inferiore inquadramento nel parametro 142
(corrispondente al 4° livello stipendiale — cfr. art. 37 , V comma,
CCNL 1990/1992) attribuito all’atto dell’assunzione;
l’art. 23, co. 2° CCNL 1990/92 prevedeva il passaggio al 5° livello
stipendiale ( parametro 156) dopo 7 anni di permanenza nel 4 ° livello
(parametro 142) ;
ne conseguiva che l’accordo sindacale 7.7.1995 introduceva una
disciplina migliorativa per i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, per i quali il passaggio al parametro 156 avveniva
all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
l’anzianità di servizio del periodo di formazione veniva quindi
computata ( con una deroga in tnelius rispetto alla ordinaria disciplina)
ai fini del passaggio al parametro stipendiale superiore, e ciò che
determinava l’inferiore inquadramento, rispetto ai lavoratori assunti a
tempo indeterminato, era la previsione di cui la punto 5.1 dell’accordo
sindacale 7.7.1995, peraltro legittima ai sensi dell’art. 16 , 3° comma,
D.L . 16.5.1994 n. 299.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Guerrieri affidato
ad un unico motivo.
Trenitalia resiste con controricorso.

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dell’anzianità del periodo di formazione), non era controversa la

Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 , commi 5 e 12 del D.L. 30.10.1984 n. 726 conv. in
L. 19.12.1984 n. 363, degli artt. 23, commi 2 e 3 del CCNL dei Ferrovieri
1.1.1990-31.12.1992, 36-38 del CCNL del personale delle F.S. s.p.a.
6.2.1998, 21 del CCNL 16.4.2003 per i lavoratori addetti al settore delle

Si evidenzia che la Corte di merito, pur richiamando il principio di diritto
affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n 20074 del
23.9.2010, era incorsa in errore non avendo tenuto conto che la ricorrente
era stata assunta nel V livello con qualifica di tecnico qualificato/capo
servizio treno e che il sottoinquadramento nel IV livello era stato possibile
in virtù di quanto disposto dall’art. 16 comma 3 0 del DL n. 299/1984 cit.
nonché dal punto 5.1 dell’accordo sindacale del 7.7.1995. Ed infatti, alla
scadenza del contratto di formazione e lavoro il rapporto di lavoro era
stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
inquadramento nel parametro 156 del CCNL Ferrovieri corrispondente al
V livello del CCNL 18.7.1990 che era il livello iniziale di cui fruivano i
lavoratori inquadrati, come la ricorrente, nel profilo “tecnici qualificati” .
In tale modo all’atto della conversione del contratto di formazione e
lavoro in contratto a tempo indeterminato alla ricorrente era stato
applicato l’inquadramento previsto contrattualmente per i “tecnici
qualificati” neoassunti anziché per quelli con due anni di anzianità.
Pertanto, l’azienda, in forza delle richiamate clausole dei contratti collettivi
e del contratto individuale, non aveva computato l’anzianità di servizio
maturata durante il periodo del contratto di formazione e lavoro che, se
calcolata, avrebbe comportato l’inquadramento nel parametro 167 e,
quindi, dopo i successivi sei anni, nel parametro 186.
Il motivo è fondato sulla base del principio enunciato in materia dalle
Sezioni unite di questa Corte secondo cui “La disposizione contenuta nel

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attività ferroviarie e servizi connessi nonché vizio di motivazione.

D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con
modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, secondo cui in caso di
trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo
indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla
cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e

l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini
dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella
contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di
anzianità previsti da (…)” (Cass. S.U. 20074/2010).
Vale precisare che le Sezioni Unite, con la menzionata decisione, avevano
inteso comporre un contrasto venutosi a creare a seguito di varie sentenze
tutte pronunciate all’udienza dell’il marzo 2009 (Cass. sez. lav., 14 maggio
2009, n. 11206; id., 21 maggio 2009, n. 11839; id., 19 maggio 2009, n,
11605; id., 22 maggio 2009, n. 11933 e successivamente conf. id ., 23
febbraio 2010, n. 4374) tra le quali era compresa quella n.11206/2009
posta a fondamento del controricorso da Trenitalia per dimostrare la
correttezza dell’operato della Corte di appello di Firenze. Tali pronunce
avevano disatteso l’orientamento fino a quel momento prevalente e, poi,
riconfermato dalla Sezioni Unite
In effetti, Trenitalia, inquadrando la Guerriero all’atto della conversione
del contratto di formaZione e lavoro nel V livello, profilo professionale di
tecnico qualificato/capo servizio treno, parametro 156 — ovvero nel
profilo per il quale ella era stata assunta, sia pure sottoinquadrata nel corso
del periodo di formazione e lavoro in applicazione dell’accordo sindacale
7.7.1995, punto 5.1. — e non nel parametro 167 ha finito per non
riconoscere i due anni di anzianità di servizio maturata nel corso del detto
contratto di formazione e lavoro.

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lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, anche quando

Per quanto esposto, si propone l’accoglimento del ricorso con ordinanza,
ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5, con la cassazione dell’impugnata
sentenza e rinvio ad altro giudice — non potendo la causa essere decisa nel
merito dovendo essere valutata la eccezione di prescrizione sollevata dalla
società resistente.”

unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
In definitiva, il contenuto e le conclusioni della relazione sono
condivisibili ed il ricorso, pertanto, va accolto e l’impugnata sentenza
cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa
composizione, anche per le spese.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Corte di
Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014
esidente

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,

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