Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5919 del 11/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore
in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi
12;
– ricorrente –
contro
signor M.L., di seguito anche “Contribuente”,,
rappresentato e difeso dagli avv. Bianco Michele, ed elettivamente
domiciliato presso l’avv. Giancarlo Contento in Roma, Via Goiran 23;
– intimato e controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Torino 22 marzo 2005, n. 17/2/05, depositata l’11 aprile 2005;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto
del ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 24 – 29 maggio 2006 e’ notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio di Chieri dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Torino n. 43/25/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’IRAP 1998 – 2002;
b) che il Contribuente, agente di commercio, resiste con controricorso;
c) che la sentenza impugnata afferma che “la CTP, accertata l’assenza di dipendenti e l’utilizzo molto limitato di cespiti, ha constatato l’assenza di una autonoma organizzazione d’impresa che e’ il presupposto dell’IRAP. In effetti l’autovettura ed il computer non possono costituire una autonoma organizzazione, ma solo degli strumenti di supporto all’attivita’ dell’agente… non ha collaboratori familiari. Infatti nell’anno 2001 vi e’ stato solamente un rapporto di collaborazione occasionale (come risulta dal 770 fornito) con la Sig.na T. che ha sposato solo successivamente alla conclusione del rapporto di collaborazione. Il collaboratore occasionale svolge il proprio operato senza obblighi di subordinazione e pertanto, al pari di ogni altro collaboratore (quale ad esempio un consulente) non puo’ essere considerato parte integrante della struttura organizzativa del committente”;
d) che l’unico motivo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 4 e 8, non merita di esser accolto, perche’ svolge considerazioni interpretative della normativa assunta a parametro di sussunzione del tutto astratte rispetto alla fattispecie concreta, cosi’ com’essa e’ stata accertata in fatto dalla CTR, il cui giudizio non e’ in alcun modo specificamente contestato;
e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;
f) che la posteriorita’ dei tempi di consolidamento della giurisprudenza di legittimita’ rispetto alla proposizione del ricorso fa propendere per la compensazione tra le parti delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010