Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5919 del 04/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11372-2020 proposto da:
O.O.P., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato NICOLETTA MARIA MAURO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– intimato costituito –
avverso il decreto RG 39/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il
15/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola
Vella.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano O.O.P., che aveva invocato la protezione internazionale o umanitaria dichiarando di essere fuggito dal proprio Paese per timore di essere arrestato in quanto ritenuto responsabile della morte di alcuni uomini, dopo aver partecipato, restando egli stesso ferito, ad un conflitto a fuoco nel corso del quale aveva sparato con l’arma da fuoco del proprio zio, non registrata.
1.1. Il ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il Ministero intimato non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
1.2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
2. Il ricorrente lamenta la erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, nonchè la nullità della decisione, in quanto assunta in base ad “una valutazione non individuale, non obbiettiva e parziale”.
3. Il motivo è inammissibile, non solo perchè veicola vizi eterogenei e censure del tutto generiche, ma anche perchè la motivazione supera ampiamente la soglia del cd. “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, 8053/2014), risultando dettagliata, effettiva e specifica su tutte le contestazioni che risultano svolte in sede di merito, con particolare riguardo alla ricostruzione della fattispecie sulla base delle dichiarazioni del richiedente (pag. 2) e sull’insussistenza, in concreto, dei presupposti della protezione sussidiaria (pag. 6-7) e di quella umanitaria (pag. 9).
4. L’assenza di difese esonera dalla pronuncia sulle spese.
5. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 4315/2020).
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021