Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5919 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31882-2018 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEONARDO COLAFIGLIO;

– ricorrente –

Contro

L.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2232/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ravenna ha accolto la domanda dell’agente immobiliare E.M., condannando L.L. al pagamento della provvigione riferita a una vendita immobiliare che, secondo l’ E., trovava la sua genesi nella segnalazione dell’affare da parte dell’agente, il quale, per primo, aveva messo in contatto il potenziale acquirente L. con la persona che trattava per conto della proprietaria la vendita dell’immobile.

La Corte d’appello di Bologna ha riformato la sentenza.

Essa ha rilevato che non c’era prova che l’agente avesse riferito il nome del L. al soggetto che trattava l’affare per conto della proprietaria.

La corte ha aggiunto che l’incontro fra il L. e l’agente era terminato con la notizia, data dal medesimo agente, che l’immobile non era disponibile perchè venduto.

In considerazione di ciò, secondo la corte, era venuto meno qualsiasi nesso causale fra l’attività dell’agente e il contratto poi effettivamente concluso dal L. con la proprietaria: anche se il contratto fu stipulato solo dopo pochi giorni, ciò non toglieva che le parti fossero pervenute alla compravendita per effetto di una loro autonoma iniziativa, non ricollegabile in alcun modo all’intervento dell’agente.

Per la cassazione della sentenza E.M. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

L.L. è rimasto intimato.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1755 c.c.

La sentenza è oggetto di censura perchè la corte d’appello, “pur riconoscendo come vero il fatto storico della genesi dell’affare, da rinvenirsi nella segnalazione fatta al L.L. ad opera dell’agente immobiliare E.”, ha poi negato il diritto di costui alla provvigione.

In questo modo la corte ha disatteso i principi di giurisprudenza secondo i quali “il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera dello stesso svolta, e, pur non essendo richiesto che tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è tuttavia necessario che – anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell’affare – la “messa in relazione” da parte del mediatore costituisca pur sempre l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare” (Cass. n. 2136/2001).

Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo, consistente in ciò: che “non era risultato vero che “l’immobile era stato già venduto”” e che la proprietaria “non era in cerca di un contraente””, se è vero che, solo quattro giorni dopo, lo stesso immobile era stato venduto al L..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La corte d’appello mostra di avere piena consapevolezza degli insegnamenti di questa Corte in materia di mediazione, in base ai quali la semplice attività consistente nel reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente, o nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto alla provvigione, a condizione che la conclusione dell’affare costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore poi valorizzata dalle parti. Questa Corte ha più volte chiarito che, al fine di negare il diritto alla provvigione, non assumono rilievo nè l’intervento di altri mediatori, nè la diversità delle condizioni, nè il diritto implica l’intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative (Cass. n. 28231/2005; n. 5348/2009, n. 25851/2014; n. 1120/2015).

Ciò posto si deve nello stesso tempo richiamare il principio secondo il quale l’indagine volta a verificare in concreto l’esistenza del nesso causale si riduce ad una questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se informato ad esatti criteri logici e di diritto (Cass. n. 15880/2010).

Ebbene la corte di merito, nella specie, ha compiuto tale indagine con esito negativo per il mediatore, senza che il relativo accertamento rilevi, di per sè, errori logici o giuridici.

In particolare la corte d’appello ha negato che vi fosse la prova che, durante la telefonata, l’agente avesse menzionato al Cavassi, e cioè alla persona che trattava nell’interesse della proprietaria la vendita dell’immobile, il nome del L..

La corte ha poi proseguito ponendo in luce che il L., recatosi in agenzia, ne era uscito con la notizia che l’immobile non era disponibile in quanto venduto. In considerazione del convincimento, indotto nel L. dalla notizia della vendita riferitagli dall’agente, la corte di merito ha ritenuto che le parti fossero pervenute alla compravendita per effetto di una loro autonoma iniziativa in nessun modo ricollegabile all’intervento dell’agente o da questo condizionata.

Così identificato il nucleo essenziale della decisone è inevitabile dedurre che, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame, il ricorrente non propone le corrispondenti censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ma si duole della ricostruzione dei fatti così come operata dal giudice di merito, sostenendo che le circostanze del caso concreto, correttamente valutate, giustificavano il riconoscimento del nesso causale fra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Secondo il ricorrente, infatti, era avvenuto che il Cavassi “informato telefonicamente dell’interesse del L. all’acquisto dell’immobile”, avrebbe falsamente comunicato che l’immobile era stato già venduto “per poi mettersi in contato col L. stesso e concludere l’affare solo 4 giorni dopo” (cfr. così in particolare il ricorrente a pag. 4 della memoria).

Questa Suprema Corte ha chiarito che l’applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004).

A sua volta la valutazione delle risultanze di causa è censurabile in cassazione nei limiti attualmente stabiliti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (Cass., S.U., n. 8053/2014).

Al contrario il ricorrente non denuncia un omesso esame di uno o più fatti, dirigendosi piuttosto la censura, in termini generici e globali, contro la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito. Ma già nel vigore del testo precedente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si chiariva “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito” (Cass. n. 91/2014; n. 19547/2017).

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA