Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5918 del 11/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore
in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi
12;
– ricorrente –
contro
signor R.L., di seguito anche “Contribuente”;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Torino 7 aprile 2005, n. 13/27/05, depositata il 6 maggio 2005;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto
del ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che l’11 – 18 maggio 2006 e’ notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello del Contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Alessandria n. 199/02/2002, che aveva respinto il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’IRAP 19998;
b) che il Contribuente, agente di commercio, non si costituisce in giudizio;
c) che la sentenza impugnata afferma che l’attivita’ e’ stata svolta dal Contribuente “senza l’ausilio di collaboratori e con una componente patrimoniale non significativa”, cosicche’ essa “non realizza il presupposto della attivita’ autonomamente organizzata”;
d) che nessuno dei due motivi, con i quali l’Agenzia sostiene il suo ricorso, merita di esser accolto:
d1) non il primo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2 e 3 perche’ esso sostiene la tesi erronea, secondo la quale sarebbero soggetti passivi di IRAP tutti gli esercenti di arti e professioni indipendentemente dal fatto che siano dotati di un’organizzazione di fattori produttivi;
d2) non il secondo, con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza d’appello, perche’ le argomentazioni addotte a suo sostegno sono prive di specificita’;
e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;
f) che la mancata costituzione in giudizio del Contribuente intimato esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010