Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5918 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 24/10/2016, dep.08/03/2017),  n. 5918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8996/2010 proposto da:

SEM SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO

TONUCCI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3792/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALTIERI per delega dell’Avvocato

TONUCCI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto per inammissibilità e infondatezza;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione proposta da SEM s.p.a. avverso l’ordinanza di ingiunzione notificata dal concessionario del servizio per la riscossione dei tributi con la quale il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette di Roma aveva chiesto alla società il pagamento di Lire 80.860.200.000 a titolo di recupero di restituzioni all’esportazione, che sarebbero state indebitamente percepite dalla opponente. L’appello venne disatteso dalla Corte d’appello di Roma sulla base della seguente motivazione.

Legittima è l’utilizzazione dello strumento dell’ingiunzione amministrativa di cui al R.D. n. 639 del 1910, art. 2. Trattandosi di somma predeterminata nell’ammontare ben poteva essere accertata dall’Amministrazione finanziaria, nè la quantificazione della somma poteva ritenersi rimessa dall’A.F. al giudice penale a seguito della costituzione di parte civile del Ministero nel relativo procedimento penale, posto che quest’ultimo era preordinato all’accertamento di ulteriori responsabilità penali (con conseguenti danni ulteriori da reato perseguiti grazie alla costituzione di parte civile) “sovrapponibili a quella autonomamente assunta dalla società rilevante in termini amministrativi ed indifferente all’esito di quel procedimento peraltro definitosi con l’applicazione concordata della pena”. Circa la dedotta nullità dell’ingiunzione per mancanza di motivazione, a parte la legittimità della motivazione mediante rinvio agli atti del procedimento, sulla base del collegamento dei tre atti notificati alla società (verbale di constatazione della GdF contenente il preciso ammontare delle restituzioni ricevute e delle ragioni per le quali tali restituzioni erano state indebitamente percepite, invito di pagamento contenuto nel predetto verbale, ingiunzione amministrativa) l’ingiunta poteva avere piena cognizione della motivazione e dell’accertamento. Infine “le questioni circa il merito dell’accertamento della Guardia di Finanza, che sono state sollevate dalla appellante in questo grado, non risultano aver formato oggetto di specifica opposizione in primo grado, incentrata com’era su questioni di natura prevalentemente formale relative a vizi del provvedimento”.

Ha proposto ricorso per cassazione SEM s.r.l. in liquidazione sulla base di due motivi. Resistono con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Dogane.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premessa l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze stante il difetto di legittimazione passiva.

Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 183 e 345 c.p.c., artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Osserva la ricorrente che le questioni relative al merito dell’accertamento della Guardia di Finanza erano state sollevate in primo grado con la memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., anche in replica alle deduzioni contenute nella comparsa di risposta, aventi ad oggetto quanto accertato dai militari della GdF, sicchè la domanda relativa al merito risultava proposta, e che la stessa sentenza di primo grado si era occupata del merito della vicenda, avendo fatto riferimento alla condotta della società alla base dell’ingiunzione opposta. Aggiunge che la motivazione è anche gravemente insufficiente nella parte in cui esclude la proposizione fin dal primo grado delle questioni attinenti al merito.

Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3, artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Osserva la ricorrente che il potere di determinare l’importo della somme da ripetere in quanto indebitamente percepite spetta al giudice penale, una volta che sia stato avviato il procedimento penale (tanto più che nella specie la costituzione di parte civile da parte dell’A.F. induceva la rinuncia all’iniziativa di autodeterminazione dell’importo), non potendo I’A.F. sovrapporre i propri accertamenti a quelli dell’autorità giudiziaria penale (nel caso di specie mentre il procedimento penale era stato avviato nel 1993, l’ingiunzione era stata notificata il 30 gennaio 1998) e che insufficiente al riguardo era la motivazione.

Con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., è stata sollevata eccezione di giudicato esterno sopravvenuto alla proposizione del ricorso. Si deduce in particolare, depositando i relativi documenti, che con sentenza del Tribunale di Roma, passata in cosa giudicata all’esito della sentenza di questa Corte 10 agosto 2012, n. 14434, è stata annullata l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione per i fatti alla base dell’ordinanza di ingiunzione per la restituzione degli importi riscossi di cui al presente giudizio. Oggetto del giudicato è l’accertamento di merito relativo alla mancanza di prova del fatto contestato con l’irrogazione della sanzione, non avendo l’Amministrazione dimostrato l’esistenza di dati o notizie false mediante cui sarebbero state indebitamente conseguite le erogazioni. L’eccezione di giudicato esterno è fondata.

Ha affermato Cass. 12 marzo 2008, n. 6523 che con riferimento al rapporto tra giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e giudizio pendente relativo all’opposizione alla irrogazione della sanzione – che può porsi quando l’amministrazione non ha proceduto all’emissione congiunta dell’ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa – deve escludersi ogni efficacia vincolante del giudicato formatosi nel primo giudizio sul secondo, non sussistendo tra i due giudizi un nesso di pregiudizialità – dipendenza giuridica, il quale solo legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa; infatti, nella sentenza del giudizio relativo all’indebita percezione degli aiuti, improntato al principio dispositivo, non necessariamente può rinvenirsi l’accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato e, comunque, essa non contiene una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento; d’altro canto, la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio non costituisce un presupposto o un elemento della fattispecie oggetto dell’altro.

Nel presente giudizio, avente ad oggetto la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti, si oppone il giudicato relativo all’opposizione alla irrogazione della sanzione. L’ordine è pertanto rovesciato rispetto al precedente richiamato, ma la natura delle questione resta invariata. Le parti dei due processi sono le stesse. Si desume dal principio di diritto appena rammentato che in linea di principio non vi è efficacia di giudicato dell’un giudizio sull’altro ma che ove l’accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato costituisca l’oggetto di entrambi i giudizi l’efficacia di giudicato ricorre. Ed invero con la sentenza di primo grado che ha preceduto la sentenza impugnata l’opposizione è stata rigettata sulla base (anche) della valutazione del merito della pretesa dell’Amministrazione. In particolare il Tribunale ha ritenuto esistente l’indebita percezione di sovvenzioni riconoscendo esistenti i fatti di alterazione e di falso documentale contestati. Tale accertamento di fatto non risulta superato dalla decisione impugnata la quale non ha valutato il merito della pretesa (ritenendo anzi che la relativa questione fosse stata sollevata solo con l’atto di appello) e si è concentrata sugli aspetti formali del provvedimento (tipicità dell’atto, potere di determinazione dell’importo da recuperare, motivazione). La condotta del soggetto privato resta pertanto accertata nei termini stabiliti dalla sentenza di primo grado e si tratta di accertamento che contrasta con quello contenuto nel giudicato relativo all’ordinanza di irrogazione della sanzione. Basandosi in particolare il presente giudizio sull’accertamento di illiceità del soggetto privato vi è contrasto con il giudicato che invece ha annullato l’ordinanza di irrogazione della sanzione muovendo dalla mancanza di prova dell’illiceità della condotta. Sulla base del concreto esame delle vicende processuali va dunque rilevato il contrasto con il giudicato esterno e va cassata la sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito. L’esistenza del rilevato giudicato esterno impone l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione impugnata con l’originaria opposizione. Circa la spese processuali, sia del giudizio di cassazione che dei precedenti gradi di merito, va disposta la compensazione costituendone giusto motivo la sopravvenienza alla sentenza impugnata del giudicato esterno.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; pronunciando sul ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, annulla l’ordinanza di ingiunzione; dispone la compensazione delle spese processuali, sia del giudizio di cassazione che dei precedenti gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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