Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5918 del 04/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11257-2020 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria
della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e
difeso dall’Avvocato NICOLETTA MARIA MAURO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– intimato costituito –
avverso il decreto RG 11193/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositato
il 02/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola
Vela.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto dal sig. S.A., n. (OMISSIS), che aveva invocato la protezione internazionale o umanitaria dichiarando di essere fuggito dal proprio Paese perchè, dopo che un cliente dell’autofficina dove lavorava come meccanico era stato ucciso dalla polizia ed un altro arrestato, in quanto “ritenuti autori di un reato”, egli era stato ingiustamente indicato come “loro capo” e quindi temeva, in caso di rimpatrio, di essere arrestato.
1.1. Il ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. Il Ministero intimato non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
1.2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
2. Il ricorrente lamenta “violazione di legge e vizio di motivazione apparente in ordine alla valutazione di non credibilità da parte del Tribunale della vicenda personale da lui narrata”.
3. Il motivo va respinto, non solo perchè veicola lapidariamente censure generiche e afferenti a valutazioni di merito, ma anche perchè la motivazione, al di là di qualche lapsus calami (come il riferimento alla Nigeria, invero nemmeno contestato) – che comunque non inficia la tenuta del percorso argomentativo – supera la soglia del cd. “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014); peraltro, il Tribunale ha indicato le ragioni di inattendibilità del narrato (ritenendole inverosimili, contraddittorie e lacunose anche su circostanze importanti e non marginali) e puntualmente segnalato le COI consultate ai fini della decisione, che risultano pertinenti, qualificate e aggiornate.
4. L’assenza di difese esonera dalla pronuncia sulle spese.
5. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 4315/2020).
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021