Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5917 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 23/02/2022), n.5917

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Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso rg. 18901/2020 proposto da:

T.C., rappresentato e difeso dall’avv. Manuela Agnitelli, presso

il cui studio elegge domicilio, viale Giuseppe Mazzini nr. 6;

avverso il Decreto nr. 3453/2020 del TRIBUNALE di Milano, depositato

il 18/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

T.C. che ricorre per cassazione avverso il “decreto” del Tribunale di Milano di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria che si deve fare applicazione del principio secondo cui il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede, in materia, che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” – richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021);

che, nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed e’, dunque, invalida essendosi il difensore limitato a certificare la firma ma non anche la data.

che il ricorso è inammissibile;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno, costituitosi solo formalmente, svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

 

 

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