Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5917 del 12/03/2018

Civile Sent. Sez. 2 Num. 5917 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 22434 – 2015 R.G. proposto da:
A.A.
RICORRENTE
contro
BANCA D’ITALIA, Istituto di diritto pubblico – p.i.v.a. 00950501007 – in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e
disgiuntamente in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato
Adriana Frisullo e dall’avvocato Giuseppe Napoletano (della consulenza legale
della medesima “Banca d’Italia”) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Nazionale, n. 91.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto dei 18.2/5.3.2015 della corte d’appello di Brescia,

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Data pubblicazione: 12/03/2018

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 7 novembre 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.
Sergio Del Core, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, in
subordine per il rigetto del ricorso,

ricorrente,
udito l’avvocato Adriana Frisullo per la controricorrente,

FATTI DI CAUSA
A seguito di accertamenti ispettivi eseguiti nel periodo compreso tra il
21.2.2013 ed il 19.4.2013 con provvedimento n. 740800 del 22.7.2014 la “Banca
d’Italia” irrogava ai sensi dell’art. 195 del dec. Igs. n. 58/1998 (t.u.f.) a A.A., consigliere di amministrazione ed amministratore delegato di
“Askar Investors SGR” s.p.a. – società posta in I.c.a. con decreto datato
25.7.2013 del M.E.F. – la sanzione pecuniaria di euro 41.000,00 per la seguente
irregolarità: “carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei
componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 6, co. 2 bis, dec. Igs. n.
58/1998, parte 2, titolo I, e parte 5, titoli I e II, capo I, Regolamento Banca
d’Italia e Consob 29.10.07)”.
Con ricorso depositato in data 9.10.2014 A.A.
proponeva opposizione innanzi alla corte d’appello di Brescia ai sensi dell’art.
195, 4 0 co., dec. Igs. n. 58/1998.
Chiedeva che l’adita corte facesse luogo all’annullamento del provvedimento
sanzionatorio ovvero, in subordine, alla riduzione al minimo edittale della
sanzione irrogata.
Si costituiva la “Banca d’Italia” mercé deposito di apposita memoria.
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udito l’avvocato Elena Nicoli, per delega dell’avvocato Luigi Strano, per il

Con decreto dei 18.2/5.3.2015 l’adita corte rigettava l’opposizione e
condannava l’opponente a rimborsare a controparte le spese di lite.
Evidenziava la corte di merito che il termine di 180 giorni, previsto dall’art.
195, 1° co., t.u.f., a decorrere dall’accertamento della violazione, ai fini della
contestazione dell’illecito e non già ai fini dell’irrogazione della sanzione, doveva

Evidenziava altresì che la questione dell’osservanza del termine di 240 giorni
dettato ai fini della conclusione del procedimento sanzionatorio era, tra l’altro,
estranea al

thema decidendum,

in quanto non proposta con il ricorso

introduttivo.
Evidenziava inoltre che le censure addotte erano nel merito destituite di
fondamento.
Evidenziava infine, in ordine all’asserito difetto di motivazione del
provvedimento sanzionatorio ed alla pretesa violazione del criterio di
proporzionalità in sede di determinazione del

quantum della sanzione, che

l’opponente aveva ricoperto le cariche apicali di amministratore delegato e di
direttore generale; che del resto, alla stregua della sentenza del t.a.r. del Lazio
prodotta dalla opposta, si era acquisito riscontro della deficitaria situazione
patrimoniale ed economica della “Askar Investors SGR”, tant’è che la medesima
società era precipitata in una condizione di crisi irreversibile.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso A.A.; ne ha
chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente
statuizione in ordine alle spese.
La “Banca d’Italia” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi
inammissibile o, in subordine, rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese
del giudizio.

reputarsi senz’altro osservato.

Il ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria la controricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 195, 1° co., t.u.f. nonché

proc. civ. la contraddittorietà della motivazione.
Deduce, tra l’altro, che contrariamente agli assunti della corte distrettuale
non sono stati rispettati né il termine di 180 giorni di cui all’art. 195, 1° co., t.u.f.
né il termine di 240 giorni determinato dalla “Banca d’Italia” in
autoregolamentazione nel protocollo bancario, sicché il procedimento si è
protratto oltre ogni ragionevolezza.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
4, cod. proc. civ. la nullità e la violazione del procedimento, la irritualità ed
illegittimità della prova, la violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ.;
ai sensi dell’art. 360,

10 co., n. 5, cod. proc. civ. la errata e contraddittoria

motivazione su punto decisivo della controversia.
Deduce che il dies a quo del termine regolamentare di 240 giorni coincide sì
con la scadenza del termine di 30 giorni per il deposito delle controdeduzioni,
ma, contrariamente all’assunto della corte territoriale, l’anzidetto

dies a quo si

identifica con il dì della ricezione della contestazione da parte del diretto
interessato, non già con il dì dell’ultima – in ordine cronologico – ricezione della
contestazione al trasgressore coinvolto nello stesso illecito.
Deduce che solo all’esito della costituzione della “Banca d’Italia” ha acquisito
riscontro della mancata allegazione dell’ultima – in ordine cronologico – notifica
della contestazione al trasgressore Vinci, coinvolto nel medesimo illecito, sicché,

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la violazione degli artt. 70 e 25 Cost.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod.

contrariamente all’assunto della corte bresciana – che ha reputato la questione
estranea al thema decidendum introdotto con l’iniziale ricorso – unicamente in
sede di memoria difensiva ha avuto la possibilità di sollevare la quaestio de qua.
Deduce ancora, in relazione all’assunto della corte lombarda, secondo cui la
prova dell’ultima notifica della contestazione al trasgressore Vinci si desumeva

documento non è (…) mai stato agli atti né risulta offerto ad integrazione dalla
Banca nei termini concessi dalla Corte nel corso del procedimento” (così ricorso,
pag. 37), sicché la corte d’appello “non poteva attribuire alcun rilievo decisivo al
documento” (così ricorso, pag. 38); che d’altronde in ipotesi di inosservanza delle
formalità di cui agli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ. si presume che il
documento non sia stato acquisito al processo ed è onere della parte interessata
dimostrare, in caso di contestazione, che il documento è stato invece ritualmente
prodotto.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3,
n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost.,
dell’art. 6 C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta di Nizza, la contraddittorietà della
motivazione, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la nullità del
procedimento.
Deduce cbiQ la corte di merito ha giudicato con il rito camerale e dunque non
ha ottemperato al dovere di interpretare l’ordinamento interno in conformità alla
C.E.D.U., segnatamente in conformità ai principi affermati dalla Corte E.D.U. con
la sentenza del 4.3.2014 (sentenza “Grande Stevens”>).
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 4
e n. 5, cod. proc. civ. la contraddittorietà della motivazione e l’omesso esame.

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dall’ultimo foglio del documento n. 21 prodotto dalla “Banca d’Italia”, che “tale

Deduce che la corte distrettuale ha recepito pedissequamente ed
acriticamente le prospettazioni della “Banca d’Italia” e si è astenuta viceversa dal
vagliare e valutare correttamente le sue prospettazioni.
Deduce che la corte territoriale ben avrebbe dovuto far ricorso all’ausilio di un
c.t.u. e comunque, in dipendenza della mancata nomina di un consulente, di

“argomentazioni di stile”.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4
e n. 5, cod. proc. civ. la contraddittorietà della motivazione e l’omesso esame in
ordine all’istanza di contenimento della sanzione.
Reitera in primo luogo tutti i profili di censura formulati nel ricorso alla corte
lombarda, atteso che la medesima corte “non ha operata alcuna valutazione
propria circa la richiesta di riduzione della misura della sanzione” (così ricorso,
pag. 49).
Indi deduce che la sentenza del t.a.r. richiamata dalla corte di Brescia si
riferisce a situazioni estranee ed irrilevanti nel caso di specie.

Il primo motivo è destituito di fondamento.
Rileva ratione temporis il disposto dell’art. 195 t.u.f. nella formulazione
antecedente alla novella di cui al dec. Igs. n. 72/2015.
Su tale scorta si rimarca che è propriamente la contestazione dell’addebito
all’interessato residente o avente sede nel territorio dello Stato che deve
sopravvenire entro 180 giorni dall’accertamento dell’illecito.
In tal guisa la corte d’appello per nulla ha violato ovvero falsamente applicato
l’art. 195, 1° co., cit., giacché ha correttamente specificato che “la lettura della
citata norma non pone alcun dubbio interpretativo sul fatto che il termine di 180

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certo avrebbe dovuto motivare specificamente e non già mediante mere

giorni da non superare è quello che intercorre tra l’accertamento e la
contestazione” (così decreto impugnato, pag. 4).
Al contempo la corte di merito ha dato conto con motivazione congrua ed
esaustiva che nella fattispecie il summenzionato termine è stato puntualmente
osservato.

contraddittorietà della motivazione, atteso che nel vigore del nuovo testo dell’art.
360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., applicabile nel caso de quo ratione temporis,
non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (cfr.
Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928, ove si soggiunge che il novello n. 5 dell’art. 360
cod. proc. civ. attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure
ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di
nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ.).
In particolare la corte distrettuale ha precisato che l’accertamento della
violazione doveva considerarsi perfezionato “il 29/5/2013 con l’apposizione agli
atti del visto del Direttore Generale per la Vigilanza bancaria e finanziaria, sicché
il termine di 180 giorni veniva a scadere il 27/11/2013, mentre la contestazione
degli addebiti è stata effettuata il 13/9/2013, come da sottoscrizione per ricevuta
da parte del A.A.” (così decreto impugnato, pag. 6).
Non si giustifica perciò la prospettazione del ricorrente secondo cui la corte
territoriale non ha compiuto alcuna “indagine diretta a stabilire (…) il momento in
cui ragionevolmente la constatazione si era tradotta, o si sarebbe potuta
tradurre, in accertamento” (così ricorso, pag. 33).
Del resto questa Corte spiega che, in tema di sanzioni amministrative previste
per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione

Tanto ben vero a prescindere dal rilievo per cui non si giustifica la denuncia di

finanziaria, il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di
decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della “Consob”, non deve
essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in
cui l’attività ispettiva è terminata, né con quello in cui è stata depositata la
relazione dell’indagine, né con quello in cui la Commissione si è riunita per

loro “accertamento”; cosicché, mentre la redazione della relazione ed il suo
esame debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza
ingiustificati ritardi, occorre, invece, individuare, secondo le particolarità dei
singoli casi, il momento in cui ragionevolmente la “constatazione” avrebbe potuto
essere tradotta in “accertamento”, momento dal quale deve farsi decorrere il
termine per la contestazione stessa (cfr. Cass. 2.12.2011, n. 25836).
D’altra parte la corte di Brescia con motivazione egualmente congrua ed
esaustiva ha dato conto dell’osservanza del termine di 240 giorni, quale
decorrente dalla scadenza del termine di 30 giorni per il deposito delle
controdeduzioni, termine, quest’ultimo, decorrente a sua volta dal dì della
ricezione della contestazione, ultima in ordine cronologico, da parte di tale Vinci,
coinvolto negli stessi illeciti (cfr. decreto impugnato, pagg. 6 – 7).
In particolare la corte lombarda ha precisato “per scrupolo di completezza”
(così decreto impugnato, pag.

7) che l’ultima – in ordine cronologico –

contestazione, alla stregua della certificazione operata dal funzionario della
“Banca d’Italia” incaricato della notifica, era stata ricevuta in data 28.10.2013;
che dunque pur l’ulteriore termine di 240 giorni, destinato a scadere il 25.7.2014
e decorrente, si badi, dal 27.11.2013, era stato rispettato, giacché il
provvedimento sanzionatorio era stato adottato il 22.7.2014.

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prenderla in esame, poiché la “constatazione” dei fatti non comporta di per sé il

‘‘

Ed ha poi soggiunto che doveva escludersi che il procedimento sanzionatorio,
in dipendenza della sua oggettiva complessità correlata alle numerose infrazioni
rilevate, si fosse protratto oltre ogni ragionevolezza (cfr. decreto impugnato, pag.

7).
Non coglie nel segno pertanto l’analitica prospettazione del ricorrente (cfr.

della contestazione, sono decorsi 372 giorni alla data – 11.9.2014 – della notifica
del provvedimento sanzionatorio; che a far data dal 4.9.2013, dì della
contestazione, sono decorsi 359 giorni alla data – 29.8.2014 – del
provvedimento di invio della sanzione; che a far data dal 4.9.2013, dì della
contestazione, sono decorsi 327 giorni alla data – 22.7.2014 – di adozione del
provvedimento sanzionatorio; che a far data dal dì – 28.10.2013 – dell’ultima in ordine cronologico – contestazione alla data – 11.9.2014 – di notifica del
provvedimento sanzionatorio sono decorsi 289 giorni; che a far data dal dì 28.10.2013 – dell’ultima – in ordine cronologico – contestazione alla data 22.7.2014 – di adozione del provvedimento sanzionatorio sono decorsi 267
giorni).
Ingiustificata e immotivata è in pari tempo l’affermazione secondo cui il
termine di 240 giorni che la “Banca d’Italia” si è autoassegnata è
“manifestamente contrario ai termini di legge (art. 195 t.u.f.), ai principi
normativi e costituzionali” (così ricorso, pag. 33).
Destituito di fondamento è pur il secondo motivo.
Non può non rappresentarsi, innanzitutto, che questa Corte ha reputato che
l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative non comporta l’illegittimità del provvedimento finale,

ricorso, pagg. 31 – 32; il A.A. ha addotto che a far data dal 4.9.2013, dì

trattandosi di vizio che – in relazione al contenuto vincolato del provvedimento
medesimo – non influisce sul diritto di difesa (cfr. Cass. 20.1.2014, n. 1065).
Propriamente, siccome questa Corte ha ulteriormente puntualizzato
esattamente in materia di sanzioni amministrative bancarie, “la eventuale
inosservanza del termine previsto dalla disposizione legislativa e da quelle

sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990” (così, in motivazione, Cass.
14.12.2015, n. 25142, ove è esplicito riferimento alla pronuncia n. 1065/2014;
cfr. Cass. 4.3.2015, n. 4363; Cass. 30.6.2016, n. 13433).

In ogni caso l’identificazione del dies a quo del termine di 240 giorni con il dì
di scadenza del termine di 30 giorni per la presentazione delle controdeduzioni
da parte del trasgressore coinvolto nel medesimo illecito che ha ricevuto l’ultima
– in ordine cronologico – notifica, si legittima alla luce di una ben precisa
esigenza.
Ossia dell’esigenza per cui della concreta vicenda l’autorità deputata ad
irrogare la sanzione abbia una percezione globale ed omnicomprensiva, sì da
procedere, nell’interesse evidentemente pur di ciascuno dei presunti trasgressori,
alle valutazioni più corrette ed aderenti al caso concreto (non è fuor di luogo il
riferimento all’art. 1, 3 0 co., del regolamento della “Banca d’Italia” del 25.6.2008
– recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei
procedimenti amministrativi di competenza della “Banca d’Italia” relativi
all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi
degli artt. 2 e 4 della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni – ove è
disposto che “qualora più procedimenti amministrativi siano connessi, in quanto
caratterizzati da dipendenza causale ovvero attinenti ad un’operazione

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regolamentari non comporta la invalidità del provvedimento sanzionatorio, ai

economico – finanziaria unitaria, si applica per tutti i procedimenti il termine di
conclusione più lungo tra quelli stabiliti per i singoli procedimenti”).
D’altro canto neppure si accredita la deduzione del ricorrente secondo cui
quale dies ad quem del termine di 240 giorni va assunta la data – 11.9.2014 – di
effettiva conoscenza del provvedimento sanzionatorio da parte sua, siccome

22.7.2014 – di adozione del provvedimento sanzionatorio.
Invero l’art. 7, 1° co., del summenzionato regolamento della “Banca d’Italia”
del 25.6.2008 dispone che “i termini per la conclusione dei procedimenti e delle
fasi procedimentali indicati nell’elenco in allegato si riferiscono alla data di
adozione del provvedimento o atto finale”.
E’ innegabile comunque, per quel che rileva in rapporto al mezzo di
impugnazione in disamina, che il dictum bresciano è ancorato ad una duplice

ratio.
In tal guisa si reputa quanto segue.
In ordine alla censura che attinge la prima ratio, che nulla ostava a che di già
nell’iniziale opposizione il A.A. prefigurasse la necessità che fosse acquisito
probatorio riscontro del dì dell’ultima – in ordine cronologico – notifica della
contestazione ai trasgressori coinvolti nello stesso illecito.
L’assunto del ricorrente, secondo cui “avrebbe potuto sollevare tale
eccezione, se non in successiva battuta (…), tenuto conto che la Banca (…) ha
offerto all’esame (…) la solo in quel momento” (così ricorso, pag. 36), sicché l’eccezione deve
ritenersi tempestiva, risulta eccessivo ed ingiustificato.
In ordine alla censura che attinge la seconda ratio, che la deduzione del
ricorrente si risolve piuttosto nella prospettazione di un errore revocatorio.

unica idonea a presidiare l’effettiva possibilità di difesa, e non già la data –

Questo Giudice di legittimità difatti spiega che la circostanza che il giudice di
merito abbia pronunciato la sentenza sulla base di un documento che si assume
non utilizzabile, perché non ritualmente prodotto in giudizio, ove non vi sia
controversia sulla irritualità della produzione, integra un vizio revocatorio
denunciabile solo ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ.

(cfr. Cass. 4.2.2014, n.

Al contempo, che non vi sia stata nella fattispecie controversia sulla irritualità
della produzione, è circostanza avvalorata dallo stesso ricorrente.
A.A. infatti ha affermato che “la Banca d’Italia (…) nulla
contrastava riguardo all’eccepita omessa produzione della prova della
notificazione afferente il doc. 21, (…) nulla dichiarava nemmeno a verbale (…).
Nonostante quanto sopra la Corte d’Appello (…) solo nel decreto (…)
magicamente (…) rilevava la presenza di tale allegazione” (così ricorso, pagg. 36
– 37).

Non merita seguito il terzo motivo di ricorso.
E’ sufficiente – al di là dell’ingiustificata denuncia di contraddittorietà della
motivazione

(cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928) –

il riferimento

all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale la denuncia di vizi fondati
sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta
regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del
pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata
violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si
lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le
quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la
parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di
merito (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26831).

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2412).

Non riveste valenza quindi la circostanza, denunciata sic et simpliciter, per cui
la corte di merito abbia giudicato in camera di consiglio.
D’altra parte questa Corte spiega che le modifiche alla parte V del dec. Igs. n.
58/1998 apportate dal dec. Igs. n. 72/2015 [e dunque pur la novità dell’udienza

pubblica] si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle

del medesimo decreto legislativo (cfr. Cass. 30.6.2016, n. 13433).
E spiega ancora che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla
“Banca d’Italia” ai sensi dell’art. 144 t.u.b. per carenze nell’organizzazione e nei
controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza
patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla “Consob” ai sensi dell’art. 187

ter t.u.f. per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno la natura
sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un
problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6
C.E.D.U. (cfr. Cass. 24.2.2016, n. 3656).
Si tenga conto in ogni caso che la corte distrettuale ha operato i rilievi che
seguono.
Ovvero che l’opponente antecedentemente all’irrogazione della sanzione
aveva presentato deduzioni scritte ed era stato reso edotto della possibilità di
essere sentito personalmente, sicché la garanzia del contraddittorio era stata
appieno salvaguardata sia in fase istruttoria sia in fase decisoria (cfr. decreto

impugnato, pag. 8).
Ovvero che la contestazione degli addebiti, in dipendenza della puntuale
indicazione del parametro normativo violato e della compiuta descrizione della
condotta sanzionata, non era per nulla indeterminata (cfr. decreto impugnato,

pag. 10).
13

disposizioni di attuazione adottate dalla “Consob”, in tal senso disponendo l’art. 6

Ovvero che l’esercizio del diritto di difesa parimenti era stato in forma ampia
assicurato in sede giudiziale mercé concessione di termine per la presentazione
di memorie e mercé discussione in udienza del merito della controversia

(cfr.

decreto impugnato, pag. 8).
Va respinto il quarto motivo di ricorso.

co. dell’art. 360 cod. proc. civ..
Occorre tener conto, da un lato, che A.A. con il motivo

de quo censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte territoriale ha
atteso (“le censure di carattere sostanziale svolte dal ricorrente dinanzi alla Corte

d’Appello di Brescia (…) miravano a dimostrare la presenza di molteplici vizi
formali e sostanziali nelle valutazioni di carattere eminentemente tecnico discrezionale, effettuate dalla (…) Banca d’Italia” – così ricorso, pag. 47 – e – si
adduce – pedissequamente e acriticamente recepite dalla corte d’appello – cfr.
ricorso, pag. 47); dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360,
1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti
rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008,

n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
Evidentemente l’asserito vizio motivazionale rileva, ratione temporis, nei limiti
della novella formulazione del n. 5 del 10 co. dell’art. 360 cod. proc. civ. e nei
termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del
7.4.2014.
In quest’ottica si osserva quanto segue.
Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di
“anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della

Il motivo si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione del n. 5 del 1°

pronuncia a sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle
motivazioni cui la corte lombarda ha ancorato il suo dictum.
Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita
disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo

ed intellegibilmente esplicitato il proprio

iter argomentativo

(cfr. decreto

impugnato pagg. 10 – 19).
Dall’altro, che la corte ha sicuramente disaminato il fatto decisivo
caratterizzante in parte qua agitur la res litigiosa.
In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum del giudice del merito,
risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo
e esaustivo sul piano logico – formale.
Ciò viepiù alla luce dei seguenti rilievi.
In primo luogo, il ricorrente censura l’asserita distorta ed erronea valutazione
delle risultanze di causa (“la fase di acquisizione e valutazione degli elementi
probatori avrebbe dovuto assumere spiccata rilevanza (…)”: così ricorso, pag.
47).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non
legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con
il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360,
1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente
all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte bresciana ha compiutamente

In secondo luogo, ingiustificata è analogamente la denuncia di
contraddittorietà della motivazione.
In terzo luogo, il ricorrente ha provveduto a ribadire tutti i profili di censura
formulati nel ricorso alla corte d’appello, “così come riportati nella parte iniziale
del presente ricorso” (così ricorso, pag. 48).

questa Corte che, seppur sul diverso terreno del contenzioso elettorale, ove, si
badi, permane il potere di esaminare il merito della controversia, esplicita che il
potere attribuito alla Corte di cassazione non può avere ad oggetto i motivi
proposti in primo grado ed in sede di gravame, atteso che il giudizio della stessa
riguarda solo la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto
esaminare, non anche le censure che ad essa hanno dato luogo (cfr. Cass.
29.1.2016, n. 1755).
Infine, la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova
vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente
apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la
valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione
dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto
generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio
unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Cass. 5.7.2007, n.
15219; Cass. 6.5.2002, n. 6479).
Similmente va respinto il quinto motivo di ricorso.
Il motivo parimenti si qualifica in via esclusiva in relazione alla novella
previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ..

16

Sicché non può non farsi riferimento all’elaborazione giurisprudenziale di

Nel segno del novello n. 5 ed alla luce della statuizione a sezioni unite di
questa Corte n. 8053/2014 la motivazione che in parte qua sorregge l’impugnato

dictum, del pari risulta ineccepibile, congrua ed esaustiva.
Ovviamente in proposito esplicano valenza i rilievi tutti già espressi in sede di
disamina del quarto motivo.

Per un verso, che la corte di merito ha debitamente dato conto del rilevante
ruolo che nell’assetto gestorio della “XX” s.p.a. A.A. aveva occupato ossia della “posizione [gestoria] (…) che gli conferiva
il pieno controllo dell’azienda, sicché, considerata la forbice di cui all’articolo 190
t.u.f. (…), non vi è dubbio che la pena inflitta sia del tutto congrua e
proporzionata ai fatti” (così decreto impugnato, pagg. 20 – 21).
Per altro verso, che il riferimento alla sentenza del t.a.r. del Lazio, laddove dà
contezza dello stato di crisi irreversibile in cui la “Askar Investors” era
precipitata, si giustifica siccome operato a supporto della riscontrata
proporzionalità della irrogata sanzione.
Per altro verso ancora, in ordine all’asserito omesso esame delle
argomentazioni che il A.A. aveva formulato ai fini della riduzione del

quantum, che di già nel vigore dell’abrogato n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod.
proc. civ. questa Corte spiegava che, ai fini di una corretta decisione, il giudice
del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali,
né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo
invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli
elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e

l’iter seguito nella

valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo

17

Va però soggiunto quanto segue.

quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000,

n. 6023).
In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, A.A.,
va condannato a rimborsare alla controricorrente, “Banca d’Italia”, le spese del
presente giudizio di legittimità.

Si dà atto che il ricorso è datato 24.9.2015.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, A.A.,
a rimborsare alla controricorrente, “Banca d’Italia”, le spese del presente giudizio
di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00
per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, A.A., dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi
dell’art. 13, comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte
Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2017.
Il consigli r

stersore

Il presidente
43itt. Stefano Petitti

La liquidazione segue come da dispositivo.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2 110. 2018

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