Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5917 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 24/10/2016, dep.08/03/2017),  n. 5917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5027/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.V. titolare dell’omonima Ditta, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE TAVERNA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO PAINO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2009 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA,

depositata il 09/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFALI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato STEFANINI per delega orale

dell’Avvocato TAVERNA che si riporta e chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di M.V. venne emesso relativamente all’anno d’imposta 2002 avviso di accertamento sulla base di p.v.c.. Secondo il p.v.c. il contribuente aveva acquistato da ditta di paese comunitario bestiame mediante la fittizia interposizione della ditta CO.BE.VI., e successivamente di S.V., così creando un credito d’imposta ai fini dell’IVA e dei costi deducibili in sede di imposte dirette. Il ricorso proposto dal contribuente venne accolto dalla CTP. L’appello dell’Ufficio venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sulla base della seguente motivazione.

Deve escludersi con riferimento al caso di specie la valenza sul piano fiscale delle risultanze del p.v.c. ove si consideri, fra l’altro, che i verificatori non hanno riscontrato alcuna irregolarità nelle scritture contabili obbligatorie nè in ordine all’acquisto degli animali vivi nè ancora in ordine alla contabilizzazione delle relative fatture. Onere dell’Ufficio era dimostrare se vi fossero stati vantaggi fiscali, come ad esempio la restituzione da parte del cedente cartolare dell’IVA assolta sugli acquisti, o se vi fossero state anomalie nella tenuta dei conti in relazione ai pagamenti delle fatture (i pagamenti effettuati mediante bonifici bancari dimostravano la genuinità dell’operazione sottostante). Non c’è quindi prova dell’utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Espone la ricorrente che nel p.v.c. era stato indicato quanto segue: la ditta CO.BE.VI. aveva un debito per IVA superiore a Lire 4.500.000.000; la documentazione sanitaria relativa all’importazione dei capi di bestiame era stata rinvenuta presso il cliente finale e non presso l’importatore; con riferimento alle cessioni operate dalla ditta individuale S.V., la certificazione sanitaria relativa all’importazione di bovini attestava quale destinatario il contribuente e non la ditta S., la firma del destinatario nei CMR intestati allo S. era del contribuente, non risultavano infine fatture per spese di trasporto nè documenti di trasporto circa il passaggio dalla ditta S. al contribuente. Osserva la ricorrente che “la motivazione ha dunque preso lucciole per lanterne, perchè il p.v.c. è zeppo di rilievi di irregolarità delle scritture, con grave insufficienza logica”.

Il motivo è fondato. La motivazione della decisione impugnata non contempla le circostanze enunciate nel motivo di censura. E’ ben vero che al fine di adempiere l’obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 1 ottobre 2002, n. 14075). Tuttavia, le circostanze menzionate nel motivo non possono reputarsi valutate per implicito perchè restano compatibili con la decisione adottata.

Riconoscere che non risultano riscontrate irregolarità nelle scritture, o affermare che era onere dell’Ufficio dimostrare la restituzione da parte del cedente cartolare dell’IVA assolta sugli acquisti o l’esistenza di anomalie nella tenuta dei conti in relazione ai pagamenti delle fatture, evidenziando l’esistenza di pagamenti mediante bonifici bancari, non neutralizza il rilievo delle circostanze evidenziate nel motivo in esame. Sulla base di quanto evidenziato nella motivazione della decisione resta infatti non confutato il fatto che la documentazione sanitaria relativa all’importazione dei capi di bestiame era stata rinvenuta presso il cliente finale e non presso l’importatore e che la certificazione sanitaria relativa all’importazione di bovini attestava quale destinatario il contribuente e non la ditta S.. Restano ferme le circostanze dell’appartenenza al contribuente della firma del destinatario nei CMR intestati alla ditta S. e la mancanza di fatture per spese di trasporto o documenti di trasporto circa il passaggio dalla ditta S. al contribuente. Infine compatibile con il quadro valutato dal giudice di merito è la circostanza dell’ammontare del debito per IVA della ditta CO.BE.VI. (superiore a Lire 4.500.000.000). Tutti gli elementi evidenziati restano privi di spiegazione all’esito della lettura della motivazione. Non si comprende quindi se le circostanze in esame siano state valutate nel corso del procedimento decisionale. Di qui il carattere gravemente deficitario della motivazione.

Con il secondo motivo si denuncia insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente quanto segue: “la CTR afferma che i verificatori non hanno indicato elementi di prova, e che l’Ufficio non ha provato il suo assunto. Si richiama il p.v.c. sopratrascritto, che contiene tali prove”.

Con il terzo motivo si denuncia insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente quanto segue: “la CTR rileva mancare l’indicazione dei vantaggi per il contribuente. Riportiamo foglio 3 del p.v.c. dove invece si afferma l’esatto contrario”.

Con il quarto motivo si denuncia illogica motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che privi di senso sono i seguenti rilievi della CTR: l’Ufficio ha omesso di indagare se l’IVA sia stata restituita, laddove il vantaggio risiede già nella possibilità di detrazione dell’IVA; l’Ufficio ha omesso di verificare se pagamenti mediante bonifico non asseverassero la bontà dell’operazione, laddove il versamento può essere restituito; l’Ufficio ha omesso di verificare anomalie nei pagamenti sui conti, laddove la simulazione di pagamento comporta che la contabilità sia in ordine.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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