Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5917 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10925-2020 proposto da:

H.W., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIOME, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato NICOLETTA MARIA MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– intimato costituito –

avverso il decreto RG 4967/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il

24/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino pakistano H.W., che aveva invocato la protezione internazionale o umanitaria dichiarando di essere fuggito dal proprio Paese dopo essere stato allontanato dalla sua comunità a causa della relazione sentimentale che aveva con un ragazzo di nome Z., poi deceduto, temendo in caso di rimpatrio di essere ucciso dal proprio padre, dal (OMISSIS) o dall'(OMISSIS).

1.1. Il ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il Ministero intimato non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

1.2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per avere il Tribunale fondato la propria decisione su informazioni tratte da fonti non aggiornate, risalenti agli anni 2016-17.

3. Il motivo è inammissibile, poichè il Tribunale, dopo aver rilevato un difetto di allegazione sui presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) (cfr. Cass. 19224/2020) nonchè la non attendibilità del racconto per genericità, vaghezza, implausibilità e superficialità su elementi non secondari della narrazione (cfr. Cass. 4892/2019, 15794/2019, 17174/2019, 33096/2018), ha comunque esaminato la domanda di protezione sussidiaria anche sotto il profilo del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), affermando che “l’attuale situazione di forte insicurezza del Pakistan non investe, stando alle fonti, la zona del distretto di (OMISSIS)”, poichè “la situazione di conflitto e rischio generalizzato riguarda in particolare altre zone quali le (OMISSIS)”, ed elencando le COI sugli attentati terroristici del 2016-2017, infine concludendo che la zona di provenienza è instabile ma non caratterizzata da situazione di violenza indiscriminata (al di là dell’ininfluente lapsus calami relativo alla menzione della Nigeria meridionale con riguardo all’esclusione anche della protezione umanitaria per difetto dei presupposti dell’integrazione e della vulnerabilità).

3.1. D’altro canto, la censura non allega fatti specifici, non afferma che vi sia un conflitto armato interno caratterizzato da violenza generalizzata e nemmeno indica fonti alternative più aggiornate attestanti situazioni diverse (cfr. Cass. n. 22769/2020, Cass. n. 4037/2020, Cass. n. 13255/2020, Cass. n. 9230/2020, Cass. n. 13897/2019, Cass. n. 13449/2019, Cass. n. 11312/2019).

4. L’assenza di difese esonera dalla pronuncia sulle spese.

5. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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