Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5917 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 03/03/2020), n.5917
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33412-2018 R.G. proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO ORLANDO;
– ricorrente –
contro
P.C., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza della CORTE
D’APPELLO di SALPANO, depositata il 05/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che chiede
alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile, rigettata
l’istanza di riunione.
letta la memoria depositata dal ricorrente.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la corte d’appello di Salerno, con l’ordinanza in epigrafe, ha disposto, in ragione della sentenza non definitiva pronunciata in pari data, la rimessione della causa sul ruolo per la nomina di un consulente tecnico d’ufficio;
2.1. R.A., con ricorso notificato il 5/11/2018, ha impugnato – se si tiene conto delle conclusioni ivi esposte e del provvedimento ad esso allegato – la predetta ordinanza (pur se indicata come “provvedimento del 03.05.2018”) con regolamento di competenza, chiedendo che ne sia dichiarata la nullità e/o l’inefficacia;
2.2. il ricorrente, in particolare, a quel che è dato comprendere, ha censurato l’ordinanza impugnata (o, come indicato nella premessa del ricorso, l’ordinanza in data 16/10/2018) nella parte in cui la corte d’appello, a fronte di altro ricorso per regolamento di competenza notificato in data 4/7/2018 e depositato il 9/8/2018, non ha provveduto alla sospensione del giudizio in attesa del relativo esito;
3. i resistenti sono rimasti intimati.
Diritto
RITENUTO
che:
4.1. il regolamento di competenza, in quanto proposto avverso un’ordinanza con la quale la corte d’appello, in ragione della sentenza non definitiva pronunciata in pari data, ha provveduto alla nomina di un consulente tecnico d’ufficio, è palesemente inammissibile;
4.1. la proposizione del regolamento di competenza, del resto, di per sè non determina nè impone la sospensione del processo;
4.2. il ricorso in esame, in ogni caso, è del tutto privo tanto dell’esposizione sommaria dei fatti, come imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, quanto dell’articolazione di specifici motivi, come imposto dall’art. 360 c.p.c.;
5. non vi sono le condizioni per pronunciarsi sulle spese di lite, in difetto di attività difensiva dei resistenti;
6. occorre dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, iL 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020