Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5916 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5916 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 8246-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Pensioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
PARAFIORITI CONCETTA, PARAFIORITI CALOGERO,
PARAFIORITI GINO, PARAFIORITI NUNZIA, PARAFIORITI
MARIA, PARAFIORITI SALVATORE quali eredi di Parafioriti
Antonino e di Fabio Concetta;

Data pubblicazione: 13/03/2014

- intimati avverso la sentenza n. 1413/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 21.10.2010, depositata il 24/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 08246 sez. ML – ud. 04-02-2014
-2-

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio
2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“esaminati gli atti depositati;

1. Antonino Parafioriti ha adito il giudice del lavoro di Patti per ottenere la
trasformazione della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla
normativa precedente a quella della legge n. 222/84, in pensione di vecchiaia,
ai sensi della detta legge n. 222/84, art. 1, comma 10.
2.

Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è stata

confermata dalla Corte di appello di Messina, che ha ritenuto sussistente il
diritto al mutamento della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia a
decorrere da primo giorno del mese successivo alla data di presentazione
della domanda amministrativa, in presenza dei prescritti requisiti anagrafici e
contributivi, in assenza nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo
in tal senso. Ha ritenuto, in particolare, sussistente l’interesse al
riconoscimento di una prestazione, come la pensione di vecchiaia, che, non
essendo legata ad un giudizio suscettibile di revisione, possa essere ritenuta
dalla parte più favorevole rispetto alla pensione di invalidità, osservando che,
del resto, era garantito un importo della pensione di vecchiaia non inferiore a
quello della pensione di invalidità in godimento.
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi a due
motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
4.

Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 299 c.p.c.,

deducendo la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte messinese
totalmente ignorato l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio
di primo grado e della sentenza di primo grado formulata dall’Istituto sul
rilievo che il ricorso era stato depositato in data successiva alla morte del

3

osserva quanto segue:

ricorrente e la sentenza risultava, quindi, emessa nei confronti di un soggetto
giuridico inesistente già prima del deposito del ricorso.
5. Il motivo è fondato giacché effettivamente nella sentenza del giudice
d’appello non v’è traccia della eccezione proposta dall’Istituto, il cui
accoglimento, se l’eccezione risultasse fondata sulla base della

ricorso per cassazione), comporterebbe la nullità dell’intero giudizio di primo
grado.
6.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1 della

legge n. 222/84, 8 d.l. n. 463/83 conv. in legge n. 638/83, 60 RDL n.
1827/1935, 9 RDL n. 636/1939, 2 della legge n. 218/52, 1, 2, 5 e 6 d.lgs. n.
503/92, chiedendo a questa Corte di stabilire se il disposto dell’art. 1 della
citata legge n. 222 del 1984, nella parte in cui prevede che nell’eventualità di
trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia
l’importo di quest’ultima non possa essere inferiore a quello dell’assegno di
invalidità, sia suscettibile di applicazione anche nei confronti del titolare di
pensione di invalidità conseguita nel regime di cui al RDL 14 aprile 1939, n.
636.
7. Anche il secondo motivo è qualificabile come manifestamente fondato.
Deve, infatti, ritenersi, come ripetutamente affermato da questa Corte, che la
previsione secondo cui, in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di
invalidità in pensione di vecchiaia, rimane salvo il trattamento economico più
favorevole in godimento, sia applicabile solo nel regime della trasformazione
della prestazione da assegno ordinario di invalidità, concesso a norma dell’art.
1 della legge n. 222/84, in pensione di vecchiaia, e non pure nel caso di
trasformazione della pensione di invalidità, ex art. 10 del RDL 14 aprile 1939,
n. 636, in pensione di vecchiaia (cfr. exp/urimis Cass. n. 17492/2010); così
come solo nel caso di quest’altro tipo di trasformazione trova applicazione la
regola, prevista dall’art. 1, comma 10, della legge n. 222/84, sulla

4

documentazione alla quale fa riferimento l’ente previdenziale (pag. 4 del

computabilità come periodi di contribuzione di quelli di godimento
dell’assegno di invalidità, se non vi è stata prestazione di attività lavorativa
(Cass. n. 18580/2008, Cass. n. 21292/2009; più in generale cfr. anche Cass.
sez. unite n. 9492/2004, la quale afferma il principio generale che è consentita
la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo nel

Che ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in
camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 codice procedura civile e dichiarato
manifestamente fondato.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Il Collegio, condivide il contenuto e le conclusioni della riportata relazione
e, quindi, accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito,
ex art. 384, comma 2°, c.p.c., con il rigetto della domanda di cui al ricorso
introduttivo del giudizio.
Non si provvede in ordine alle spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152
disp. Att. c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella introdotta dall’art. 42
co.11 del D.L. 30.9.2003 n. 269 conv. in 1. 24.11.2003 n. 326, non ricorrendo
una ipotesi di lite temeraria o manifestamente infondata.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio, nulla per
le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

caso che di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi).

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