Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5916 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore

in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi

12;

– ricorrente –

contro

il signor P.G., di seguito anche “Contribuente”;

– intimalo –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Milano 18 marzo 2005, n. 44/27/05, depositata il 15 aprile 2005;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 4-10 aprile 2006 è notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello del Contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano n. 206/20/2003, che aveva respinto il suo ricorso contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’IRAP 1998- 2001;

b) che il Contribuente, agente di commercio, non si costituisce in giudizio;

c) che la sentenza impugnata afferma che “nell’appello il contribuente ha ribadito la propria posizione, corroborata dai documenti allegati in atti (in particolare libro dei cespiti e quadro IQ) dai quali si poteva rilevare l’assenza di qualsivoglia organizzazione e di personale dipendente, tale da non qualificarlo come soggetto di imposizione IRAP … esaminati gli atti, rilevato che non si configura nel caso in esame quella s organizzativa che è presupposto necessario per l’applicazione dell’imposta di cui trattasi, ritiene che l’appello del contribuente merita accoglimento”;

d) che nessuno dei due motivi, con i quali l’Agenzia sostiene il suo ricorso, merita di esser accolto:

di) non il primo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2 e 3 perchè esso sostiene la tesi erronea, secondo la quale sarebbero soggetti passivi di IRAP tutti gli esercenti di arti e professioni indipendentemente dal fatto che siano dotati di un’organizzazione di fattori produttivi;

dii) non il secondo, con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza d’appello, perchè le argomentazioni addotte a suo sostegno sono prive di specificità;

e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;

f) che la mancata costituzione in giudizio del Contribuente intimato esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

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