Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5916 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10916-2020 proposto da:

O.D., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato NICOLETTA MARIA MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto RG 8571/20217 del TRIBUNALE di LECCE, depositato

il 25/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano O.D., il quale aveva invocato la protezione internazionale o umanitaria dichiarando di essere fuggito dal proprio Paese in seguito ad una “retata” nella quale vennero trovate armi da fuoco presso le abitazioni di suoi amici, i quali vennero perciò arrestati insieme a lui, che però riuscì a fuggire grazie all’aiuto di un amico del padre, temendo, in caso di rimpatrio, di essere nuovamente arrestato.

1.1. Il ricorrente impugna il decreto con un motivo di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

1.2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Il motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione di legge e vizio di motivazione apparente in ordine alla valutazione di non credibilità da parte del Tribunale della vicenda personale da lui narrata”, è inammissibile in quanto rivolto ad una ratio decidendi non rinvenibile nel provvedimento impugnato, che non si esprime sulla credibilità della narrazione ma si incentra sulla insussistenza dei presupposti delle protezioni invocate.

3. Nulla sulle spese. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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