Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5916 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3880-2019 proposto da:

O.K.U., elettivamente domiciliato in ROMA, V. LUIGI

PIRANDELLO 67/A, presso lo studio dell’avvocato SABRINA BELMONTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO FEDELI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 22661/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

Che:

viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Milano del 31 dicembre 2018, il quale ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis

c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

i motivi censurano:

1) “erronea interpretazione dei fatti”, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e artt. 3 e 14, dell’art. 4, par. 3 d), dir. 2004/83/CE ed art. 13, par. 3, lett. a), dir. 2005/85/CE, perchè il tribunale, quanto alla protezione sussidiaria, ha ritenuto il richiedente non credibile, errando nel valutare le dichiarazioni rese e sottovalutando la condotta a suo tempo tenuta dallo zio paterno, che gli ha già ucciso il padre e che minaccia di accusarlo pubblicamente come omosessuale, abusando della sua posizione di autorevole guaritore; profilo questo sottaciuto in sede di audizione innanzi alla commissione territoriale, per imbarazzo; inoltre, in Nigeria sussiste una situazione di grave crisi economica e di instabilità;

2) “erronea interpretazione dei fatti”, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il tribunale ritenuto non allegate specifiche ragioni di ‘vulnerabilità, mentre al contrario egli ha lamentato rischi per la sua incolumità fisica e personale, secondo le disposizioni di rango costituzionale;

– che il ricorso è inammissibile, quanto ad entrambi i motivi proposti;

– che il giudice del merito ha, invero, affermato essere il richiedente non credibile, avendo egli narrato di una lite familiare per il possesso di terreni del nonno, con minacce di morte nei suoi confronti, in particolare da parte di uno zio, guaritore e quindi persona autorevole nel villaggio, e di non poter tornare in Nigeria non avendo la casa e la famiglia; solo nel ricorso innanzi al tribunale, la sua difesa ha allegato la riferita condizione di omosessualità, sempre taciuta in precedenza; onde, proprio per tale ragione, il tribunale ha proceduto a nuova audizione del richiedente, per consentirgli di superare alcune contraddizioni, ricevendo dal medesimo la precisazione di non essere affatto omosessuale, ma di esserne stato “accusato” ma senza esito; ha concluso, quindi, all’esito della nuova audizione, che mentre le circostanze relative al paese di provenienza ed alla lite sui terreni sono credibili, non lo sono le altre ragioni allegate con riguardo alla partenza dalla Nigeria, non essendo state superate le intime contraddizioni del racconto, di cui ha dato versioni differente ed incompatibili fra di loro;

– che, per quanto ora rileva, il tribunale ha anche ritenuto assente qualsiasi allegazione circa situazioni di vulnerabilità del richiedente;

– che, quindi, il giudice del merito ha stigmatizzato l’eclatante violazione del dovere di collaborazione e l’uso strumentale della domanda di protezione, oltre alla insuperabile non credibilità del richiedente;

– che il ricorso, pertanto, nemmeno rivolge una critica specifica in ordine alla ritenuta non credibilità ed inverosimiglianza del racconto del richiedente, il quale anche in questa sede resta del tutto generico financo rispetto alle ipotetiche e specifiche situazioni soggettive di vulnerabilità;

– che occorre ricordare come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990/2018);

– che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la necessità dell’approfondimento viene meno con la preventiva esclusione della credibilità, in relazione alle condizioni di riconoscimento della domanda di protezione internazionale connesse anche con il profilo dell’omosessualità (Cass. n. 13968/2019; Cass. 16025 e 28862 del 2018, fra le tante), posto che la necessità di approfondimento, invero, viene meno, ove non siano dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle addotte per le protezioni maggiori;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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