Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5915 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore

in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi

12;

– ricorrente –

contro

il signor Z.D., di seguito anche “Contribuente”;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Bologna 16 novembre 2005, n. 79/03/05, depositata il 5 dicembre 2005;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto

del ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 25 – 31 marzo 2006 e’ notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Ferrara dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Ferrara n. 11/04/2004, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sull’istanza del Contribuente di rimborso dell’IRAP 1998 – 2001;

b) che il Contribuente, agente di commercio, non si costituisce in giudizio;

c) che la sentenza impugnata afferma:

c1) che, “nel caso di specie, il Contribuente negli anni oggetto di controversia esercitava l’attivita’ di agente di commercio, confermata dall’Ufficio di Ferrara dell’Agenzia…, senza personale dipendente e con ridotti ammortamenti,… come si desume dalle copie delle dichiarazioni dei redditi prodotti in giudizio e come valutato correttamente dai primi giudici,…. Ne’ trova conferma nella documentazione allegata l’affermazione fatta dall’Ufficio circa l’utilizzo da parte del Contribuente di beni strumentali di notevole valore, ne’ ha rilievo ai fini dell’assoggettabilita’ all’imposta quanto dichiarato genericamente dall’ufficio in merito all’effettuazione di spese da parte del Contribuente per l’acquisto di beni mobili e servizi, elementi che non risultato idonei a confutare quanto esposto dal contribuente”;

c2) che, quanto alla mancata valutazione, da parte della CTP, dell’eccezione concernente l’entita’ del rimborso richiesto, “nelle controdeduzioni presentate in primo grado l’Ufficio ha osservato che la richiesta di rimborso divergeva da quanto versato per effetto della compensazione operata dal Contribuente con altri crediti, come desumibile dai modelli F24. Da tale considerazione, peraltro non chiara, l’Ufficio non ha fatto scaturire alcuna specifica richiesta all’organo giudicante. Nell’atto di appello l’Ufficio ripropone con maggiori particolari la questione sulla quale conviene la stessa parte resistente che nelle sue controdeduzioni testualmente afferma:

se l’ufficio con tale domanda ammette implicitamente che l’imposta complessiva e’ restituibile per mancanza del presupposto impositivo, e’ corretto affermare che la somma ridata debba corrispondere alla differenza”. Cio’ considerato il Collegio osserva che oggetto della presente controversia e’ la domanda di rimborso dell’IRAP versata per mancanza del presupposto impositivo ed e’ su tale domanda che il Collegio si deve pronunciare. Altra cosa e’ l’utilizzazione da parte del contribuente di somme dall’Ufficio ritenute non costituenti crediti certi ed esigibili per compensare debiti nei confronti dell’Erario, operazione che se effettuata avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica contestazione da parte del competente ufficio delle imposte…”;

d) che dei tre motivi, con i quali l’Agenzia sostiene il suo ricorso:

d1) non merita di essere accolto il primo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 perche’ esso sostiene la tesi erronea, secondo la quale sarebbero soggetti passivi di IRAP tutti gli esercenti di arti e professioni indipendentemente dal fatto che siano dotati di un’organizzazione di fattori produttivi;

d2) non merita condivisione nemmeno il secondo motivo, con il quale si denunciano la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, perche’ a suo sostegno si svolgono considerazioni astratte dalla fattispecie concreta, che la CTR ha valutato secondo i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimita’, senza che l’accertamento in fatto sia stato in alcun modo contestato;

d3) e’, invece, fondato, il terzo motivo d’impugnazione, con il quale s’ipotizzano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 e la contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, e con cui si sostiene che “il Contribuente chiede… il rimborso integrale dell’IRAP versata senza segnalare che parte dell’eccedenza versata in acconto e’ stata utilizzata in compensazione per pagare altre imposte la cui debenza non ha mai contestato”; infatti, se parte dell’Irap indebitamente pagata dal Contribuente e’ stata da lui utilizzata per pagare altre imposte, l’Irap da rimborsare e’ quelle risultante dalla differenza tra quella versata a titolo di Irap e quella parte di essa che e’ servita per pagare, mediante compensazione, altre imposte dovute;

e) che, pertanto, mentre devono essere rigettati i primi due motivi di ricorso, dev’essere accolto il terzo motivo, in relazione al quale la sentenza impugnata dev’essere cassata;

f) che, inoltre, poiche’ per la risoluzione della controversia non si rende necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo del Contribuente per quella parte dell’IRAP indebitamente versata, ma da lui utilizzata per il pagamento, in compensazione, di altre imposte dovute;

g) che la posteriorita’ del consolidamento della giurisprudenza di legittimita’ sulle questioni sollevate rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione e la peculiarita’ della fattispecie controversa inducono a compensare tra le parti le spese processuali dell’intero giudiziosa mancata costituzione in giudizio del Contribuente intimato esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i primi due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alla parte dell’IRAP indebitamente versata ma da lui utilizzata per pagare, in compensazione, imposte dovute. Sono compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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