Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5914 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5914 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 27244-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, PULLI CLEMENTINA giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente Contro
PARRINELLO VITINA ( erede di Morsello Angelo);
– intimata avverso la sentenza n. 1506/2010 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 30/09/2010, depositata il 15/11/2010;

Data pubblicazione: 13/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti.

Ric. 2011 n. 27244 sez. ML – ud. 04-02-2014
-2-

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio
2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“esaminati gli atti depositati;

1. Angelo Morsello ha adito il giudice del lavoro di Marsala per ottenere la
trasformazione della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla
normativa precedente a quella della legge n. 222/84, in pensione di vecchiaia,
ai sensi della detta legge n. 222/84, art. 1, comma 10.
2.

Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è stata

parzialmente riformata dalla Corte di appello di Palermo in punto decorrenza
della prestazione, e confermata nel resto, avendo la Corte territoriale ritenuto
sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in pensione di
vecchiaia a decorrere da primo giorno del mese successivo alla data di
presentazione della domanda amministrativa, in presenza dei prescritti
requisiti anagrafici e contributivi, in assenza nell’ordinamento previdenziale di
un principio ostativo in tal senso. Il giudice d’appello ha ritenuto, in
particolare, sussistente l’interesse al riconoscimento di una prestazione, come
la pensione di vecchiaia, che, non essendo legata ad un giudizio suscettibile di
revisione, possa essere ritenuta dalla parte più favorevole rispetto alla pensione
di invalidità, osservando che, del resto, era garantito un importo della pensione
di vecchiaia non inferi° – re a quello della pensione di invalidità in godimento.
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi ad un
unico motivo. L’intimata non si è costituita.
4.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1 della

legge n. 222/84, 8 d.l. n. 463/83 conv. in legge n. 638/83, 60 RDL n.
1827/1935, 9 RDL n. 636/1939, 2 della legge n. 218/52, 1, 2, 5 e 6 d.lgs. n.
503/92, chiedendo a questa Corte di stabilire se il disposto dell’art. 1 della

3

osserva quanto segue:

citata legge n. 222 del 1984, nella parte in cui prevede che nell’eventualità di
trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia
l’importo di quest’ultima non possa essere inferiore a quello dell’assegno di
invalidità, sia suscettibile di applicazione anche nei confronti del titolare di
pensione di invalidità conseguita nel regime di cui al RDL 14 aprile 1939, n.

5.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato. Deve, infatti,

ritenersi, come ripetutamente affermato da questa Corte, che la previsione
secondo cui, in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in
pensione di vecchiaia, rimane salvo il trattamento economico più favorevole
in godimento, sia applicabile solo nel regime della trasformazione della
prestazione da assegno ordinario di invalidità, concesso a norma dell’art. 1
della legge n. 222/84, in pensione di vecchiaia, e non pure nel caso di
trasformazione della pensione di invalidità, ex art. 10 del RDL 14 aprile
1939, n. 636, in pensione di vecchiaia (cfr. exp/urimis Cass. n. 17492/2010);
così come solo nel caso di quest’altro tipo di trasformazione trova applicazione la regola, prevista dall’art. 1, comma 10, della legge n. 222/84, sulla
computabilità come periodi di contribuzione di quelli di godimento
dell’assegno di invalidità, se non vi è stata prestazione di attività lavorativa
(Cass. n. 18580/2008, Cass. n. 21292/2009; più in generale cfr. anche Cass.
sez. unite n. 9492/2004, la quale afferma il principio generale che è consentita
la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo nel
caso che di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi).
6.

Che ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere

trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 codice procedura civile e
dichiarato manifestamente fondato.”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di

4

636.

consiglio.
Il Collegio, condivide il contenuto e le conclusioni della riportata relazione
e, quindi, accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito,
ex art. 384, comma 2°, c.p.c., con il rigetto della domanda di cui al ricorso
introduttivo del giudizio.

accoglimento nei precedenti gradi di merito le spese dell’intero processo
vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio, compensa
tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014

DIEPOWAIO IN CMCELLERIA

Avuto riguardo alla circostanza che la domanda del Morsello aveva trovato

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