Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5914 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in

persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

il signor B.A., di seguito anche “Contribuente”;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Bologna, Sezione staccata di Parma, 14 dicembre 2004, n. 150/35/04,

depositata il 7 febbraio 2005;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 27 marzo – 3 aprile 2006 è notificato al Contribuente un ricorso del Ministero e dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio di Fiorenzuola d’Arda dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Piacenza n. 4/04/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sulla istanza del Contribuente di rimborso dell’IRAP 1998-2001;

b) che il Contribuente, rappresentante di commercio, non si costituisce in giudizio;

c) che la sentenza impugnata afferma che “l’attività di rappresentante di commercio svolta dal contribuente, se da un punto di vista … fondamentale è da ritenersi reddito d’impresa, da quello sostanziale assume più propriamente la natura di reddito di lavoro autonomo, essendo svolta in modo esclusivo dallo stesso, senza la collaborazione di personale, e con l’utilizzo di modesti capitali”;

d) che non merita di esser accolto il motivo d’impugnazione, con il quale le autorità tributarie, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2082 e 2093 c.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, sostengono la tesi, erronea, secondo la quale l’attività di agente di commercio sarebbe attività d’impresa e non di lavoro autonomo, perchè è corretta la riconduzione, operata dalla CTR, della specie del lavoro dell’agente di commercio nel genere del lavoro autonomo (Corte di Cassazione 26 maggio 2009, n. 12108 e n. 12111), e non censurano in alcun modo l’accertamento, operato dalla CTR, dell’assenza di un’autonoma organizzazione;

e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;

f) che la mancata costituzione in giudizio del Contribuente intimato esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA