Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5914 del 11/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5914
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in
persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di
seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrenti –
contro
il signor B.A., di seguito anche “Contribuente”;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Bologna, Sezione staccata di Parma, 14 dicembre 2004, n. 150/35/04,
depositata il 7 febbraio 2005;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio, che ha concluso per il
rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 27 marzo – 3 aprile 2006 è notificato al Contribuente un ricorso del Ministero e dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio di Fiorenzuola d’Arda dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Piacenza n. 4/04/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sulla istanza del Contribuente di rimborso dell’IRAP 1998-2001;
b) che il Contribuente, rappresentante di commercio, non si costituisce in giudizio;
c) che la sentenza impugnata afferma che “l’attività di rappresentante di commercio svolta dal contribuente, se da un punto di vista … fondamentale è da ritenersi reddito d’impresa, da quello sostanziale assume più propriamente la natura di reddito di lavoro autonomo, essendo svolta in modo esclusivo dallo stesso, senza la collaborazione di personale, e con l’utilizzo di modesti capitali”;
d) che non merita di esser accolto il motivo d’impugnazione, con il quale le autorità tributarie, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2082 e 2093 c.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, sostengono la tesi, erronea, secondo la quale l’attività di agente di commercio sarebbe attività d’impresa e non di lavoro autonomo, perchè è corretta la riconduzione, operata dalla CTR, della specie del lavoro dell’agente di commercio nel genere del lavoro autonomo (Corte di Cassazione 26 maggio 2009, n. 12108 e n. 12111), e non censurano in alcun modo l’accertamento, operato dalla CTR, dell’assenza di un’autonoma organizzazione;
e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;
f) che la mancata costituzione in giudizio del Contribuente intimato esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010