Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5914 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9635-2020 proposto da:

A.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARIA ROSARIA FAGGIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– intimato costituito –

avverso il decreto n. 719/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il

19/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino bangladese A.M. che aveva invocato la protezione internazionale o umanitaria dichiarando di essere fuggito dal (OMISSIS) nel 2015 per sfuggire alla vendetta di soggetti che aveva segnalato alla polizia come responsabili dell’uccisione e del ferimento di alcune persone durante uno scontro politico, avendo subito una “spedizione punitiva” presso la propria abitazione in cui era rimasto ferito (riportando una cicatrice sulla fronte), mentre il fratello era stato “sgozzato” e il cugino aveva subito l’amputazione di entrambe le gambe (come da foto esibite nel corso dell’audizione in sede amministrativa).

1.1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese, depositando un mero “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

1.2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo si deduce la nullità del provvedimento impugnato per essere stata la causa istruita e discussa davanti al G.O.T. delegato per la trattazione, e rimessa solo per la decisione al Collegio.

2.1. La censura è infondata, poichè “in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali” (Cass. n. 7878/2020 e n. 4887/2020, con riguardo all’audizione).

3. Con il secondo mezzo si lamenta la nullità del provvedimento impugnato per omesso esame di un fatto decisivo (l’essere il ricorrente “totalmente analfabeta e portatore di problemi di salute che gli impediscono di aver una mente particolarmente lucida e quindi di ricordare con chiarezza eventi del passato, tra l’altro estremamente traumatici”) nonchè violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11″ con riferimento al mancato ascolto del ricorrente”.

3.1. La censura è inammissibile, poichè “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. n. 21584/2020, n. 22049/2020, n. 26124/2020); il ricorrente ha quindi l’onere di una “indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta” (Cass. n. 25312/2020), non sussistendo di per sè “il diritto di essere nuovamente sentito solo perchè vi erano contraddizioni e incongruenze nella versione dei fatti già narrati” (Cass. n. 25439/2020).

3.2. Al riguardo il Tribunale ha espressamente dato atto che il difensore aveva “ripreso la vicenda personale del ricorrente senza variazioni, senza allegazioni di fatti o documenti nuovi e senza la segnalazione di specifiche carenze dell’audizione che possano essere colmate in sede di nuovo colloquio”, e che quindi disponeva di “tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, senta necessità di intervistare nuovamente il ricorrente”.

4. Il terzo motivo va parimenti disatteso in quanto prospetta profili di incostituzionalità – per violazione dell’art. 3 Cost., in relazione alla eliminazione del doppio grado di giudizio ad opera del D.L. n. 13 del 2017, convertito in L. n. 46 del 2017 – che però sono stati ripetutamente esclusi da questa Corte (ex multis Cass. n. 27700/2018, n. 22950/2020).

5. L’assenza di difese esonera dalla pronuncia sulle spese.

6. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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