Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5914 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3672-2019 proposto da:

G.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2896/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

Che:

viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 10 dicembre 2018, di rigetto dell’impugnazione promossa avverso l’ordinanza del Tribunale, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che resiste con controricorso il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che entrambi i motivi lamentano la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere esposto la corte del merito una motivazione solo apparente circa la richiesta di protezione sussidiaria ed umanitaria, in quanto, riguardo alla prima, essa ha ritenuto i fatti generici e comunque relativi a vicende private, in modo contraddittorio, e con riguardo alla seconda, ha reso una motivazione solo generica;

– che i due motivi sono manifestamente infondati;

– che, invero, la motivazione della corte del merito è ampia e dà conto sia delle premesse in diritto, sia della concreta valutazione dei fatti, reputando come i fatti narrati nel racconto del richiedente (il quale narra di avere lavorato come guardia di un politico, e poi presso altri soggetti, i quali però intendevano addestrarlo ad uccidere, onde egli sarebbe fuggito dal Pakistan) siano “generici” ed attengano “comunque a fatti di giustizia comune”: onde, nella duplice aggettivazione, nessuna contraddizione sussiste e la motivazione della impugnata decisione anzi adeguatamente sostiene le conclusioni raggiunte;

– che, dunque, la corte del merito ha dunque adeguatamente esaminato il racconto del richiedente, ma ha concluso per la sua genericità ed approssimazione, oltre al rilievo (non contraddittorio) della rilevanza meramente privata;

– che, in definitiva, la corte territoriale ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati dalla S.C. in materia, dilungandosi in una motivazione esauriente nell’esporre le ragioni che hanno portato la medesima alla decisione di rigetto del gravame; si tratta, dunque, da un lato, della risposta alle domande ed alle questioni proposte dall’appellante, e, dall’altro lato, di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito, onde il ricorso chiederebbe, in sostanza, di ripetere il giudizio di fatto, attività preclusa in virtù della funzione di legittimità;

– che occorre provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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