Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5913 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5913 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 25406-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, PULLI CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA
giusta procura specile in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CRASCI’ CAROLINA;
– intimata avverso la sentenza n. 1364/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 14/10/2010, depositata il 02/11/2010;

Data pubblicazione: 13/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti.

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Ric. 2011 n. 25406 sez. ML – ud. 04-02-2014
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FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio
2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“esaminati gli atti depositati;

1. Carolina Crascì ha adito il giudice del lavoro di Patti per ottenere la
trasformazione della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla
normativa precedente a quella della legge n. 222/84, in pensione di vecchiaia,
ai sensi della detta legge n. 222/84, art 1, comma 10.
2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è stata
confermata dalla Corte di appello di Messina che ha ritenuto sussistente il
diritto al mutamento della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, nel
concorso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza
nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso. Ha
precisato che i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata
prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto (non della
misura) della pensione, ritenendo sussistere una sostanziale assimilabilità della
posizione del titolare di pensione di invalidità nel regime anteriore alla entrata
in vigore della legge n. 222/84 e di quella del titolare dell’assegno ordinario di
invalidità nel regime successivo tale da consentire l’estensione anche ai titolari
della pensione di invalidità, ex art. 10 del RDL 14 aprile 1939, n. 636, della
disciplina di cui all’art. 1, comma 10, della legge n. 222/84.
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi a due
motivi. L’intimata non si è costituita.
4.

Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 10 RDL n.

636/1939, 1 della legge n. 222/84, 8 d.l. n. 463/83 conv. in legge n. 638/83,
60 RDL n. 1827/1935, 9 RDL n. 636/1939, 2 della legge n. 218/52, 1, 2, 5 e
6 d.lgs. n. 503/92, relativamente alla statuizione con cui la Corte territoriale ha

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osserva quanto segue:

ritenuto i periodi di godimento della pensione di invalidità utili ai fini del
diritto alla pensione di vecchiaia.
5. Il motivo è qualificabile come manifestamente fondato, poiché questa
Corte ha già ripetutamente affermato che “la trasformazione della pensione di
invalidità in pensione di vecchiaia al cómpimento dell’età pensionabile è
possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e

contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità (cfr. ex

plurimis Cass. n. 29015/2011, Cass. n. 3855/2011, Cass. n. 24772/2009, Cass.
n. 21292/2009, Cass. n. 18580/2008).
6. Con il secondo motivo si denuncia violazione delle medesime disposizioni
di legge, chiedendo a questa Corte di stabilire se il disposto dell’art. 1 della
citata legge n. 222 del 1984, nella parte in cui prevede che nell’eventualità di
trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia
l’importo di quest’ultima non possa essere inferiore a quello dell’assegno di
invalidità, sia suscettibile di applicazione anche nei confronti del titolare di
pensione di invalidità conseguita nel regime di cui al RDL 14 aprile 1939, n.
636.
7. Anche tale motivo è qualificabile come manifestamente fondato. Deve,
infatti, ritenersi, come ripetutamente affermato da questa Corte, che la
previsione secondo cui, in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di
invalidità in pensione di vecchiaia, rimane salvo il trattamento economico più
favorevole in godimento, sia applicabile solo nel regime della trasformazione
della prestazione da assegno ordinario di invalidità, concesso a norma dell’art.
1 della legge n. 222/84, in pensione di vecchiaia, e non pure nel caso di
trasformazione della pensione di invalidità, ex art. 10 del RDL 14 aprile 1939,
n. 636, in pensione di vecchiaia (cfr. exp/urimis Cass. n. 17492/2010).
8. Che ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 codice procedura civile e

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contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianità

dichiarato manifestamente fondato.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Il Collegio, condivide il contenuto e le conclusioni della riportata relazione
e, quindi, accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza. Non essendo

ex art. 384, comma 2°, c.p.c., con il rigetto della domanda di cui al ricorso
introduttivo del giudizio.
Avuto riguardo alla circostanza che la domanda della Crascì aveva trovato
accoglimento nei precedenti gradi di merito le spese dell’intero processo
vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio, compensa
tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014
residente

necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito,

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