Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5913 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 14/10/2016, dep.08/03/2017),  n. 5913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3109/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NUOVA COMAUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SERGIO MENCHINI, GIANNI TOGNONI, giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2010 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata l’08/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato RIDOLA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Nuova Comauto S.p.A. inviava, in data 31 ottobre 2003, Unico 2003, relativo al periodo di imposta 2002, esponendo ricavi superiori a quelli contabilizzati. Rilevato l’errore, in data 10 aprile 2007, nel termine di quarantotto mesi previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, la contribuente inviava dichiarazione integrativa – Unico 2003, periodo di imposta 2002.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate notificava alla società cartella con la quale veniva chiesto il pagamento di Euro 6.375,00 per IRAP, indebitamente compensata per il periodo di imposta 2002, oltre interessi e sanzioni.

Il ricorso proposto dalla società avverso la suddetta cartella di pagamento veniva accolto dalla C.T.P. di Pistoia. La sentenza veniva confermata dalla C.T.R. della Toscana, con compensazione delle spese del grado.

Il giudice di appello ha ritenuto inammissibile l’eccezione, formulata dall’Agenzia delle Entrate nelle memorie di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 e non nell’atto di costituzione nel giudizio di primo grado, con la quale l’Ufficio aveva dedotto la tardività della dichiarazione integrativa della dichiarazione originaria, presentata oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’intimata, che ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 24 e art. 112 c.p.c., nonchè dell’art. 2969 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere erroneamente la C.T.R. ritenuto non rilevabile d’ufficio e quindi inammissibile l’eccezione di tardività della presentazione della dichiarazione integrativa, formulata dall’Ufficio con la memoria D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24 e non con l’atto della costituzione in giudizio.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo erroneamente la C.T.R. applicato il precedente comma 8, della medesima disposizione, ritenendo, così, operante per la rettifica della dichiarazione il termine decadenziale di quarantotto mesi dall’invio della dichiarazione originaria.

2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

Il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, dispone: “Salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 e successive modificazioni”. Il successivo comma 8-bis stabilisce: “Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. L’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17″.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 13378 del 2016, hanno rilevato che, il sistema normativo delineato dalle due previsioni sopra richiamate consente di distinguere i limiti e l’oggetto delle rispettive dichiarazioni integrative, nel senso che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, ai sensi del successivo comma 8-bis, gli errori e le omissioni in danno del contribuente, possono essere emendati non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante.

Nella specie, la società contribuente, per ovviare all’errore commesso in proprio danno, ha portato in compensazione il credito di imposta relativo alla dichiarazione inviata il 31 ottobre 2003, per l’anno di imposta 2002, presentando dichiarazione integrativa il 10 aprile 2007, ben oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, applicabile al caso in esame.

Le considerazioni svolte rendono palese la fondatezza anche della censura formulata con il primo mezzo di impugnazione, posto che la decadenza del contribuente dalla facoltà di portare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione integrativa tardivamente proposta, prevista in favore dell’amministrazione finanziaria ed inerente a situazione non disponibile, può essere rilevata d’ufficio ed è, quindi, sottratta al regime delle eccezioni nuove” (ex plurimis, Cass. n. 5862 del 2013).

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va quindi cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna la controricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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