Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5913 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36716-2018 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, PROCURA GENERALE presso la CORTE

DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 792/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

Che:

la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 9 maggio 2018, che ha respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese l’intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis

c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che i motivi censurano: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,7,14, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, degli artt. 2 e 3 Cedu, per avere la corte del merito, quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, ritenuto il richiedente non credibile, senza farlo beneficiare del “beneficio del dubbio”, avendo egli compiuto sinceri sforzi di collaborare; 2) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, circa la domanda di protezione umanitaria, posto che il tribunale non ha considerato la situazione di vulnerabilità del richiedente, nè il suo inserimento sociale;

– che il ricorso è manifestamente inammissibile;

– che, invero, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base del principio della considerazione dello sforzo ragionevole del richiedente e del dovere di cooperazione col medesimo, che il racconto da lui compiuto non riesca a rendersi credibile, sia pure nell’ambito dell’onere probatorio cd. attenuato, avendo egli svolto un racconto contraddittorio ed inverosimile (narrando di essere nato da parto trigemellare, tabù nel suo villaggio, dove i gemelli verrebbero sacrificati sull’altare: ma dapprima ha affermato di essere stato salvato solo lui dalla madre, ed in seguito che, invece, anche gli altri sarebbero ivi; egli, allevato in incognito presso un sacerdote, solo all’età di 25 o 26 ani avrebbe avuto curiosità di conoscere i natali, e proprio due settimane da quel momento avrebbe appreso dalla madre di essere ricercato dalla comunità, che intendeva ucciderlo);

– che, inoltre, la corte territoriale ha reso una duplice motivazione, compiutamente approfondendo anche l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia, ed esponendo altresì le ragioni che hanno portato la medesima alla decisione di rigetto del gravame, quanto alla domanda di protezione sussidiaria;

– che, quanto alla protezione umanitaria, il ricorso, pur menzionando il vizio di violazione di legge, mira invece a sottoporre di nuovo il giudizio di fatto, inammissibile tuttavia in sede di legittimità;

– che il secondo motivo è ulteriormente inammissibile, perchè rivolto contro la ordinanza di primo grado;

– che non occorre provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, se dovuto per legge, a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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