Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5912 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5912 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 20446-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO
LUIGI, PREDEN SERGIO, PATTERI ANTONELLA,
GIANNICO GIUSEPPINA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
LAMARCA RAFFAELE, DE RIGGI MARIA, CECE
MICHELANGELO,DtGENNARO GIUSEPPA;
– intimati –

Data pubblicazione: 13/03/2014

avverso la sentenza n. 7154/2009 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 26/11/2009, depositata P11/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Preden Sergio difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti.

Ric. 2011 n. 20446 sez. ML – ud. 04-02-2014
-2-

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio
2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“esaminati gli atti depositati;

1. Raffaele Lamarca, Maria De Riggi, Michelangelo Cece e Giuseppa De
Gennaro hanno adito il giudice del lavoro di Nola per ottenere la trasformazione della pensione di invalidità, di cui godevano in base alla normativa
precedente a quella della legge n. 222/84, in pensione di vecchiaia, ai sensi
della detta legge n. 222/84, art. 1, comma 10.
2. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda con sentenza che è stata
riformata dalla Corte di appello di Napoli, che ha ritenuto sussistente il diritto
al mutamento della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia a decorrere
da primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65 ° anno di
età e ha condannato l’Istituto al pagamento delle relative differenze.
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi ad un unico
motivo. Gli intimati non si sono costituiti.
4. Con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 1 legge n. 222/84, 6
legge n. 155/81, 8 d.l. n. 463/83, conv. in legge n. 638/83, 60 RDL n.
1827/1935, 9 RDL n. 636/39, 2 legge n. 218/52, 1, 2, 5 e 6 d.lgs. n. 503/92,
nonché vizio di motivazione, relativamente alla statuizione con la quale la
Corte territoriale ha riconosciuto il diritto degli interessati alla trasformazione
della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia a decorrere dalla data di
maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per quest’ultima
prestazione.
5. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato in relazione
all’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte

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osserva quanto segue:

relativamente alle questioni prospettate – cfr. exphaimis Cass. n. 3855/2011,
Cass. n. 24772/2009, Cass. n. 21292/2009 – secondo cui “la trasformazione
della pensione di invalidità acquisita nella vigenza del regime di cui all’art. 10
del r.d.l. 14 aprile 1938, n. 636, in pensione di vecchiaia è consentita solo se
sussistano i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest’ultima
prestazione – non essendo utilizzabili a tal fine, figurativamente, i periodi di

ed opera come effetto di una specifica opzione dell’assicurato; ne consegue
che il diritto alla conversione decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della relativa domanda amministrativa e non dà titolo
alla conservazione del più favorevole trattamento economico eventualmente in
godimento, essendo ricollegata la trasformazione del titolo alla libera scelta
dell’assicurato e non ad automatismi che possano giustificare l’irriducibilità del
trattamento”; in altre parole, “la conversione della pensione di invalidità in
pensione di vecchiaia non opera automaticamente al compimento dei requisiti
anagrafici e contributivi previsti per quest’ultima prestazione, essendo
necessario che l’interessato presenti domanda di trasformazione. Ne consegue
che, ove l’interessato abbia presentato istanza per la conversione del
trattamento previdenziale, la pensione di vecchiaia decorrerà dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima”.
6.

Che ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere

trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 codice procedura civile e
dichiarato manifestamente fondato.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Il Collegio, condivide il contenuto e le conclusioni della riportata relazione
e, quindi, accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito,

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fruizione della pensione di invalidità senza svolgimento di attività lavorativa –

ex art. 384, co. 2° c.p.c., con il rigetto della domanda di cui al ricorso
introduttivo del giudizio.
Non si provvede in ordine alle spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152
disp. Att. c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella introdotta dall’art. 42
co.11 del D.L. 30.9.2003 n. 269 conv. in 1. 24.11.2003 n. 326, non ricorrendo
una ipotesi di lite temeraria o manifestamente infondata.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio, nulla per
le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014

DEPOSTTATO IN CANCELLERIA

P.Q.M.

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