Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5912 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso n. 25231-2020 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, al viale PICO

DELLA MIRANDOLA N. 56/H, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

BRUNETTI, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in

calce al ricorso introduttivo;

– ricorrente –

e contro

CURATELA DEL FALLIMENTO della (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale

rappres. p.t.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 16267/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 30/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.F. ricorre in cassazione avverso l’ordinanza emessa da questa Corte, in data 30.7.2020, che ha annullato il decreto emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, L. Fall., ex art. 98, sulla sua opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., impugnato dallo stesso S. con ricorso notificato il 26.10.18, disponendo erroneamente la riassunzione del giudizio innanzi alla Corte d’appello di Napoli, anzichè rinviare il giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.

Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente rileva l’evidenza dell’errore materiale, avendo la Corte, in motivazione, correttamente esposto i fatti processuali indicando il giudizio L. Fall., ex art. 98, svoltosi innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore che emise il decreto impugnato con il suddetto ricorso del 2018.

Non si è costituita la parte intimata.

Diritto

RITENUTO

che:

L’unico motivo di ricorso è fondato, emergendo dagli atti l’evidenziato errore materiale contenuto in motivazione e nel dispositivo dell’ordinanza impugnata emessa dalla Corte di Cassazione, che ha annullato il decreto emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, rinviando alla Corte d’appello di Napoli anzichè al medesimo Tribunale. E’ evidente che tale errore sia da ascrivere ad un mero lapsus calami, considerato il contenuto dell’ordinanza impugnata in ordine allo svolgimento del processo.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ultimo rigo della motivazione, e nel dispositivo dell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il 30.7.2020, n. 16267/2010 – nel giudizio promosso su ricorso di S.F. nei confronti del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. – nel senso che, ove leggesi “rinvio alla Corte d’appello di Napoli”, debba leggersi ed intendersi “rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore”. Fermo il resto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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