Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5912 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36660-2018 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO BONATESTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 1291/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

Che:

viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 16 maggio 2018, la quale ha accolto l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, respingendo anche la domanda di concessione del permesso per motivi umanitari;

– che svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

i motivi deducono:

1) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per avere la corte del merito ritenuto non dimostrata la sussistenza dei presupposti per il permesso di soggiorno umanitario, in particolare con riguardo alla situazione di vulnerabilità del richiedente, il quale ha convincentemente narrato di temere persecuzioni dalla setta degli Ogboni, cui apparteneva il padre;

2) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre ad omesso esame, per averlo la corte del merito ritenuto non credibile, non applicando detti criteri e basandosi su propri stereotipi culturali;

– che il ricorso è manifestamente inammissibile;

– che la corte territoriale ha, invero, affermato essere il richiedente non credibile, avendo egli narrato di temere di subire persecuzioni dalla setta degli Ogboni, fornendo notizie del tutto incongruenti sul contesto generale e particolare di tale setta, nonchè sulle sue modalità di fuga, appropriandosi di narrazione che non riguarda il proprio vissuto e contraddicendo più volte se stesso tra le dichiarazioni rese in sede di commissione territoriale ed innanzi al tribunale, tanto che quest’ultimo, per concedere il permesso, ha inammissibilmente riqualificato la stessa setta, sostenendo che non si trattava degli Ogboni, ma di unz altro culto criminale nigeriano; il richiedente, quindi, ha tenuto una condotta che contrasta radicalmente con l’obbligo di collaborazione, dovuto anche in sede di concessione del permesso umanitario; nè egli ha enunciato qualsiasi rischio di pregiudizio ai diritti fondamentali, peraltro permettendo la sua competenza come saldatore di ravvisare una attitudine lavorativa ivi;

– che, quindi, la corte del merito ha stigmatizzato l’eclatante violazione del dovere di collaborazione e l’uso strumentale della domanda di protezione umanitaria, oltre alla insuperabile non credibilità del richiedente;

– che il ricorso, pertanto, nemmeno rivolge una critica specifica in ordine alla ritenuta non credibilità ed inverosimiglianza del racconto del richiedente, il quale anche in questa sede resta del tutto generico financo rispetto alle ipotetiche situazioni soggettive di vulnerabilità;

– che occorre ricordare come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass., n. 28990/18);

– che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la necessità dell’approfondimento viene meno con la preventiva esclusione della credibilità (e multis, Cass. civ. (ord.), 23-05-2019, n. 13968; Cass. 16125 e 28862 del 2018), posto che la necessità di approfondimento, invero, viene meno, ove non siano dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle addotte per le protezioni maggiori;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese anticipate a debito.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, se dovuto per legge, a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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