Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5911 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso n. 23879-2020 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in

VIA GIUSEPPE DE CAMILLIS 4, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE

ROMANO, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO della (OMISSIS) s.r.l., in persona del

curatore p.t.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 10083/2019 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di cassazione, con ordinanza del 10.4.19, dichiarò inammissibile il ricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, presentato “in nome e per conto” della MPS Capital Service Banca per le imprese s.p.a., argomentando che: come eccepito da controparte, sia la domanda d’insinuazione al passivo che l’opposizione allo stato passivo furono proposti in proprio, mentre il ricorso per cassazione fu proposto dalla stessa banca, non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto della suddetta MPS; non era stato provato che il credito in questione fosse stato ceduto alla MPS Capital e che, pertanto, si fosse verificata una successione a titolo particolare nel diritto controverso.

La banca MPS s.p.a., sulla premessa di aver proposto l’opposizione allo stato passivo in proprio, ritiene però che la cassazione abbia erroneamente ritenuto che il ricorso fosse stato proposto in proprio e non in nome e per conto della MPS e, riportandosi agli atti prodotti, ha chiesto la correzione dell’errore materiale relativo, appunto, all’aver dichiarato l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di legittimazione della MPS, come rappresentata dalla Banca MPS.

Non si è costituita la curatela fallimentare.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso è inammissibile. Parte ricorrente chiede la correzione di un errore materiale che sarebbe contenuto nell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso della MPS s.p.a. per difetto di legittimazione, avendo agito in nome e per conto della MPS Capital Service Banca per le imprese s.p.a., laddove sia in primo, che in secondo grado, la stessa MPS s.p.a. aveva invece agito in nome proprio.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., n. 16877/20; n. 12035/11).

Nella fattispecie, i fatti prospettati dalla ricorrente non configurano i presupposti dell’errore materiale. Invero, la Corte di cassazione, come eccepito da controparte, ha affermato che sia la domanda d’insinuazione al passivo che l’opposizione allo stato passivo furono proposti in proprio, mentre il ricorso per cassazione fu proposto dalla stessa banca, non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto della suddetta MPS Capital Service Banca per le imprese s.p.a..

Dalla stessa formulazione del motivo di ricorso si evince chiaramente che la critica non concerne un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, in quanto la ricorrente contesta l’erroneità della decisione della Corte di cassazione per non aver ritenuto che anche nel giudizio di legittimità la MPS s.p.a. abbia agito in proprio, con evidente riferimento ad un error in judicando, non emergendo alcuna svista o lapsus calami del giudicante desumibile ictu oculi dal testo del provvedimento, come sarebbe necessario per configurare un errore materiale.

Nulla per le spese data la natura del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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