Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5911 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36573-2018 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di BRESCIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1022/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

Che:

viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 15 giugno 2018, che ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato in primo grado;

– che non si costituisce il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

Che:

i motivi deducono:

1) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella “condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Gambia”, come riconosciuto da fonti informative nazionali ed internazionali, con inadeguata motivazione del giudice;

2) violazione dell’art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, oltre ad omesso esame, perchè egli aveva diritto alla protezione sussidiaria, in ragione delle condizioni attuali del Gambia;

3) violazione dell’art. 10 Cost., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, oltre ad omesso esame, perchè il tribunale non ha applicato la protezione umanitaria, pur avendo il richiedente presentato tutti gli elementi richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, ed essendo le condizioni socio-economiche del Gambia precarie;

– che i motivi sono manifestamente inammissibili, in quanto difettano di specificità e richiamano tutti una ripetizione del giudizio sul fatto;

– che, invero, la corte territoriale ha disatteso la domanda di protezione internazionale e di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ritenendo che – ove pure ritenuto credibile il racconto del richiedente, il quale è stato reputato inattendibile dalla commissione e dal tribunale – le circostanze allegate non rientrino in una fattispecie meritevole di protezione neppure in via gradata;

– che, a fronte di tale argomentare, i motivi non propongono specifiche censure, limitandosi a generiche affermazioni di principio ed al richiamo di norme, senza neppure provvedere a chiarire e personalizzare la vicenda del richiedente, che possa integrare le fattispecie normative invocate;

– che questa Corte ha già condivisibilmente affermato come “In tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 14, lett. c), , ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione; ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla suprema corte anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officios3” (Cass. 17-052019, n. 13403);

– che anche quanto alla protezione umanitaria, il motivo è inammissibile, in quanto difetta, ancora una volta, nella tecnica di stesura del motivo, ogni deduzione specifica sui contenuti del motivo di appello, in forza di una censura che risulta, piuttosto, la mera esposizione di norme e principi da applicare, tanto più che il ricorrente si limita a richiamare la generale situazione di scarsa floridezza economica del Gambia;

– che, dunque, tale censura manca di individuare la dedotta condizione di particolare vulnerabilità del richiedente protezione umanitaria, non segnalando se al rimpatrio possa accompagnarsi la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. 23 febbraio 2018 n. 4455), laddove non vi è obbligo dello Stato italiano di impedire, in caso di ritorno in patria del richiedente protezione umanitaria, il sorgere di situazioni di difficoltà economica (e multis, Cass. 24-05-2019, n. 14281);

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, se dovuto per legge, a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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