Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5910 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 01/07/2021, dep. 23/02/2022), n.5910

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Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3708-2020 proposto da:

T.P., nella sua qualità di erede di T.P.,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Rimini;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE ARTIGIANA G.U.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 483/2019 della Corte d’appello di Cagliari

Sezione Distaccata di Sassari, depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/07/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la sig.ra T.P., nella qualità di erede di T.P., impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari-Sezione di Sassario che, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha ritenuto provato sia nell’an che nel quantum il credito dell’Impresa Edile Artigiana G.U. (d’ora in poi solo U.) nei confronti del T.;

– quest’ultimo aveva, infatti, proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’ U., allegando di avere ricevuto dalla Bigap s.r.l. – risultata aggiudicataria di opere di consolidamento del centro abitato del Comune di (OMISSIS) l’incarico per l’esecuzione di opere edili in due vie del Comune e che si era accordato con l’ U. per l’esecuzione congiunta di esse pattuendo la divisione dei compensi con pagamento dei lavori al momento del versamento del relativo prezzo da parte della Bigap;

-contestava l’opponente che il decreto ingiuntivo era stato emesso esclusivamente sulla base di una fattura commerciale che non poteva costituire prova del credito nell’ordinario giudizio di cognizione;

– costituendosi il creditore opposto U. deduceva che i lavori eseguiti non erano mai stati contestati e conseguentemente non poteva invocarsi l’inesigibilità del credito;

– il giudice di prime cure accoglieva l’opposizione con revoca del decreto ingiuntivo;

– proposto gravame da parte dell’impresa U.G., la corte d’appello ha ritenuto pacificamente provata, alla stregua delle deposizioni testimoniali, l’esecuzione dei lavori di consolidamento da parte dell’impresa artigiana U.G. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rimarcando altresì la mancanza di contestazioni da parte della committente al momento della consegna dei lavori;

– contestualmente la corte territoriale ha rilevato che nessuna prova, incombente sull’opponente, era emersa dell’eccepito accordo in forza del quale l’impresa U. avrebbe ottenuto il pagamento del dovuto solo dopo che la società Bigap avesse corrisposto al T. il suo corrispettivo;

– in considerazione dell’assenza di prove neppure in merito al già avvenuto pagamento di somme di danaro a favore dell’impresa U., la corte distrettuale ha rigettato l’eccezione di avvenuto pagamento;

– in riferimento al quantum del credito dell’impresa U. la corte territoriale, una volta accertata l’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa U., ha preso atto delle risultanze della disposta ctu contabile giustificati dal riferimento al prezziario regionali dei Lavori Pubblici ed in tale misura ha liquidato l’importo dovuto dal T.;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da T.P. nella qualità di erede di T.P. con ricorso affidato a tre motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata Impresa Edile Artigiana G.U..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 194 e 195 c.p.c., e degli artt. 87 e 90 disp att. c.p.c., per avere la corte d’appello fondato la propria decisione in ordine alla quantificazione del credito esclusivamente sulle risultanze della ctu nonostante l’opposizione manifestata a riguardo dalla difesa del T.;

– assume parte ricorrente che in tal modo la consulenza avrebbe colmato attraverso l’acquisizione dei documenti effettuata dal ctu, la lacuna probatoria dell’impresa U. circa il credito monitoriamente azionato;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la corte d’appello esaminato l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio formulata dal difensore nel “pre-verbale” depositato in vista dell’udienza del 16/9/2019 e nell’udienza di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali nelle repliche;

– con il terzo motivo si chiede che dall’auspicata cassazione della sentenza discenda la liquidazione delle spese di giudizio per tutti i tre gradi a favore della ricorrente;

– il collegio rileva che sul tema dell’estensione dei poteri del ctu e le conseguenze giuridiche, oggetto del ricorso, la Corte ha con ordinanza interlocutoria n. 8924 del 2021 rimesso all’esame delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, la questione di diritto in ragione delle difformi pronunce emesse dalle sezioni semplici;

– pertanto, il collegio dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa

della suddetta pronuncia.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla ctu.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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